Cassazione Penale, Ordinanza n. 37138/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Milano del 9 marzo 2026, emessa a seguito di concordato sui motivi d’appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Con un unico motivo ha denunciato violazione dell’art. 133 c.p. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare che non fossero state indicate le ragioni per cui non era stata applicata la massima riduzione in relazione alle attenuanti generiche. Il testo non specifica il reato contestato né la pena concordata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, aderendo al concordato che comprendeva la determinazione della pena finale, l’imputato avesse accettato il trattamento sanzionatorio complessivo e rinunciato alle ulteriori censure sui motivi d’appello. In assenza di deduzioni relative a vizi della manifestazione di volontà, mancanza del consenso, difformità tra accordo e sentenza o illegalità della pena, non è consentito contestare in cassazione la misura della diminuzione per le attenuanti generiche o i singoli passaggi di quantificazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
L'istituto introdotto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. si fonda su un vero e proprio accordo processuale tra imputato e pubblico ministero, avente ad oggetto non soltanto l'accoglimento di determinati motivi di gravame, ma anche la pena finaleda applicare.
Il concordato in appello ha ad oggetto anche la pena finale; l’adesione dell’imputato limita quindi le successive censure sulla sua quantificazione, salvo i vizi specificamente riconosciuti dalla decisione.
In caso di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., l'imputato che abbia aderito all'accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio non può successivamente lamentare in Cassazione che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere valutate in misura maggiore o che la riduzione di pena avrebbe dovuto essere applicata nel massimo consentito, salvo che la pena concordata sia affetta da illegalità.
La censura relativa alla valutazione dei criteri di commisurazione e all’entità della riduzione per attenuanti generiche non è deducibile in cassazione dopo l’adesione al concordato, a meno che la pena concordata sia illegale.
mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel giudizio contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello non sono deducibili, secondo il principio richiamato, doglianze concernenti motivi rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ltmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso
La dichiarazione d’inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa ravvisati nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l’accordo può riguardare sia l’accoglimento di determinati motivi sia la pena finale; l’imputato che vi aderisce accetta il trattamento sanzionatorio complessivo e non può poi contestare in cassazione la misura delle riduzioni o i passaggi di calcolo che non rendano illegale la pena.
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello restano deducibili i vizi della manifestazione di volontà, la mancanza del consenso richiesto, la difformità tra accordo e sentenza e l’illegalità della pena; non sono invece censurabili le mere questioni di quantificazione della pena concordata.
- L’imputato che ha concorso alla formazione dell’accordo sulla pena è privo di interesse a dolersi della misura della diminuzione concordata, se non prospetta un vizio che incida sulla legalità della pena.
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