Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25580/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, in rito abbreviato, per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, mentre l'imputato era stato assolto da un diverso capo di imputazione per insussistenza del fatto. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva: 1) vizio di motivazione sulla prova del reato, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a richiamare la decisione di primo grado senza autonoma valutazione e senza considerare le doglianze difensive sull'inverosimiglianza della tempistica tra l'avvistamento e il rinvenimento in casa, nonché l'ipotesi di uno scambio di persona con altro soggetto somigliante presente nel palazzo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 385 c.p., assumendo che il trovarsi dinanzi all'uscio dell'abitazione e rientrarvi subito non integri evasione, mancando la sottrazione alla sfera di controllo della polizia; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo che la difesa aveva formulato la relativa richiesta nelle conclusioni scritte del giudizio di appello cartolare e che la Corte di appello non si era espressa su tale istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che ricorreva una situazione di doppia conforme, sicché la motivazione di appello poteva leggersi congiuntamente a quella di primo grado; la tesi difensiva dello scambio di persona e dell'inverosimiglianza della tempistica era basata sulle sole affermazioni dell'imputato, prive di riscontro, e costituiva una mera diversa lettura del fatto non consentita in sede di legittimità. Sul piano giuridico, ha affermato che l'imputato si trovava non già sull'uscio ma nel cortile condominiale, area estranea all'abitazione ai fini dell'art. 385 c.p., con conseguente integrazione del delitto di evasione. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha riconosciuto che la richiesta poteva essere esaminata anche d'ufficio, ma ha ritenuto che nel caso concreto la sollecitazione fosse generica e che la Corte territoriale l'avesse comunque respinta con motivazione implicita, valorizzando i plurimi precedenti specifici dell'imputato per evasione e la sua stessa ammissione di pregresse evasioni, elementi incompatibili con la particolare tenuità del fatto per abitualità del comportamento. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Ai fini dell'evasione dagli arresti domiciliari, l'abitazione non comprende aree condominiali, cortili, giardini o spazi simili non strettamente pertinenziali; il trattenersi in tali luoghi integra la sottrazione al controllo di polizia e quindi il reato.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La doglianza di violazione di legge non può tradursi in una nuova valutazione del fatto quando la censura mira in realtà a contestare il giudizio di merito sulla prova.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rilevabile anche d'ufficio in appello; tuttavia può essere esclusa per abitualità della condotta, desumibile anche da precedenti specifici e dalle ammissioni dell'imputato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La particolare tenuità del fatto può essere ricondotta tra le cause che impongono l'immediata declaratoria di proscioglimento quando ne ricorrano i presupposti evidenti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La proposizione del ricorso per cassazione è stata formulata ai sensi della norma richiamata in apertura del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado e il controllo di legittimità sulla motivazione resta particolarmente limitato, non potendosi in cassazione riproporre una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Nel delitto di evasione dagli arresti domiciliari, la nozione di abitazione ai fini dell'art. 385 c.p. è restrittiva e non include, salvo stretta pertinenzialità, aree condominiali comuni come cortili, giardini o spazi analoghi.
  • La permanenza fuori dall'abitazione in spazi comuni condominiali, anche per breve tempo, può integrare evasione se consente la sottrazione al controllo pronto e non aleatorio degli organi di vigilanza.
  • La particolare tenuità del fatto può essere valutata anche d'ufficio in appello, ma la relativa richiesta deve essere specifica e, soprattutto, è esclusa quando emergano elementi di abitualità del reato, desumibili anche da precedenti specifici e dalle stesse ammissioni dell'imputato.
  • Le censure di motivazione che si limitino a prospettare scenari alternativi non corroborati da riscontri oggettivi non sono idonee a scalfire una motivazione di merito non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.