Cassazione Civile, Ordinanza n. 25585/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2006. Il giudice di primo grado aveva accolto l'impugnazione; la Commissione tributaria regionale aveva invece rigettato l'appello dell'ente della riscossione, ritenendo che l'omessa compilazione della relata di notifica nella copia della cartella consegnata al destinatario rendesse la notificazione nulla in modo insanabile, per incertezza sulla data di decorrenza del termine di impugnazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 160 c.p.c., sostenendo che l'assenza della data di ricezione nella copia notificata non determinava nullità insanabile se non vi era pregiudizio al diritto di difesa e se la notifica risultava comunque eseguita, come attestato nella relata sull'originale restituito al mittente. La ricorrente ha inoltre fatto leva sul fatto che il ricorso del contribuente era stato notificato tempestivamente, l'ultimo giorno utile, e che quindi non vi era incertezza tale da impedire la tutela difensiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'ente della riscossione. Ha affermato che, quando la relata di notificazione sia presente sull'originale restituito al notificante e non anche sulla copia consegnata al destinatario, l'omissione integra, in assenza di contestazioni sulla concreta esecuzione della notifica, una mera irregolarità e non un vizio insanabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla notificazione, ma la Corte ha escluso che la sua violazione ricorresse nel caso di omessa relata sulla copia consegnata al destinatario quando la notificazione risultava comunque eseguita
il principio del raggiungimento dello scopo sana il vizio della notificazione quando l'opposizione o il ricorso siano tempestivi e la parte abbia comunque conseguito la conoscenza dell'atto
il vizio della notificazione non è stato qualificato come nullità insanabile, poiché mancava un requisito essenziale della forma solo nella copia e non risultava compromesso lo scopo dell'atto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare la violazione di legge nella decisione impugnata
richiamato solo per il rito camerale accelerato di definizione del ricorso
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 26
menzionato in giurisprudenza richiamata dalla Corte come disciplina della notifica della cartella di pagamento
art. 148 c.p.c. e artt. 160-156 c.p.c. in combinazione sistematica
la notifica va valutata in base alla funzione di portare l'atto a conoscenza dell'interessato; l'assenza formale della relata sulla copia non travolge la notifica se l'originale attesta l'esecuzione e non vi è contestazione sulla ricezione
Massime di principio
- La mancanza della relata di notificazione sulla copia dell'atto consegnata al destinatario non comporta di per sé l'inesistenza o la nullità insanabile della notificazione, se la relata risulta sull'originale restituito al notificante e la notificazione risulta comunque eseguita.
- Il vizio di notificazione è sanato quando, nonostante l'irregolarità formale, l'atto ha raggiunto il suo scopo di portare il destinatario a conoscenza del contenuto dell'atto e di consentirgli una difesa tempestiva.
- L'inesistenza della notificazione è configurabile solo in presenza di una totale mancanza materiale dell'atto o di attività prive degli elementi costitutivi essenziali della notificazione; ogni altra difformità dal modello legale rientra, di regola, nella categoria della nullità.
- Se il destinatario propone impugnazione tempestiva contro la cartella, non può invocarsi la mancanza di pregiudizio per escludere la sanatoria solo in astratto: ciò che rileva è la concreta possibilità di esercitare il diritto di difesa e l'effettivo raggiungimento dello scopo dell'atto.
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