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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13115/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per rapina aggravata e lesioni. Il difensore ha censurato l'utilizzabilità di atti acquisiti in primo grado (richiamando l'art. 512 c.p.p.), contestando in particolare: l'utilizzo del certificato medico del pronto soccorso allegato alla querela (acquisito ex art. 522 c.p.p.), l'attendibilità e la rilevanza delle dichiarazioni dei testi (agente D'Annunzio e agente Moretti) che risultavano o non collegabili al fatto contestato o riportate per sentito dire dalla persona offesa, e la presunta insussistenza della prova necessaria per sostenere la responsabilità per rapina. Il difensore ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 c.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Motivo: una volta escluse le dichiarazioni della persona offesa come utilizzabili, gli elementi probatori residui non provavano gli elementi costitutivi della rapina (mancano prova della violenza o minaccia, della dinamica e dell'oggetto della rapina). Le dichiarazioni del teste Moretti si limitavano a indicare i soggetti fermati come quelli segnalati dalla vittima, ma non descrivevano la rapina; le dichiarazioni di D'Annunzio e il certificato medico attestavano solo un'aggressione non collegata in modo probante alla rapina. In assenza di prove dirette sufficienti, la condanna è stata annullata per non aver riscontrato il fatto.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Rilevata l'inutilizzabilità di atti acquisiti in primo grado ai sensi di tale norma; la Corte ha considerato che, una volta esclusi quei mezzi di prova, gli elementi residui non erano sufficienti per sostenere la responsabilità per il reato contestato.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Contestata l'utilizzabilità del certificato medico acquisito quale allegato alla querela; la Corte ha ritenuto che, anche se il certificato poteva attestare lesioni, non provava il nesso causale con una rapina e quindi non era idoneo da solo a consolidare la prova del reato.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Il difensore aveva chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante; tuttavia, essendo il giudizio concluso con annullamento per non sussistenza del fatto, la questione non è stata decisiva ai fini della decisione sulla responsabilità.

Massime di principio

  • Se le dichiarazioni essenziali della persona offesa sono dichiarate inutilizzabili, il giudice deve valutare se gli altri elementi di prova, presi singolarmente e nel loro insieme, dimostrino in modo diretto e determinante tutti gli elementi costitutivi del reato: in mancanza, la condanna non può reggere.
  • Il certificato medico attesta l'esistenza di lesioni fisiche ma non prova di per sé la causa o il contesto criminose (ad es. che le lesioni siano conseguenza di una rapina): serve un nesso probatorio collegante.
  • Le dichiarazioni di agenti che riferiscono fatti appresi dalla persona offesa (dichiarazioni per relazione) hanno valore limitato se non confermate da elementi diretti o dall'escussione del teste primario; non possono sostituirsi integralmente alla prova diretta del fatto.
  • La mera identificazione di persone collegate da indagini (es. fermati indicati dalla vittima) non è sufficiente a provare la modalità del reato (violenza/minaccia) né l'oggetto della rapina; è necessaria una ricostruzione probatoria della dinamica.
  • Se la prova penale risulta insufficiente in relazione agli elementi essenziali del reato, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per 'il fatto non sussiste', determinando di fatto l'assoluzione dell'imputato.
  • Le questioni procedurali sull'utilizzabilità degli atti (art. 512 e 522 c.p.p.) possono essere decisive: l'esclusione di documenti o dichiarazioni centrali può svuotare il quadro probatorio a favore dell'imputato.
  • Nel giudizio di legittimità, la valutazione dell'apprezzamento probatorio è possibile quando l'errore appare evidente e determina l'irragionevolezza della decisione, specialmente quando mancano elementi minimi per configurare il reato contestato.

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