Cassazione Penale, Ordinanza n. 06889/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che confermava la condanna per guida senza patente con recidiva nel biennio, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per il reato di guida senza patente, contestato con recidiva nel biennio. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: 1) omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi riproducessero censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, e che la motivazione di appello avesse dato conto dell'assenza di elementi favorevoli per le attenuanti generiche, valorizzando la reiterazione dei fatti in un ristretto arco temporale e la capacità a delinquere, nonché dell'abitualità e gravità della condotta ai fini del diniego dell'art. 131-bis c.p., anche in considerazione di due precedenti specifici e della mancanza di regolare copertura assicurativa del veicolo.
Norme richiamate
La causa di non punibilità può essere esclusa quando la condotta presenti abitualità e gravità; nel caso concreto la Corte valorizza i precedenti specifici e la reiterazione dei fatti per escluderne l'applicazione.
Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi da valorizzare, specie quando la reiterazione di condotte analoghe deponga per una maggiore capacità a delinquere.
In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e congruamente disattese dal giudice di merito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito riproporre come vizi di motivazione censure che si limitino a reiterare questioni già affrontate in modo adeguato dal giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione evidenzi l'assenza di elementi positivi specifici e valorizzi la reiterazione delle condotte e la maggiore capacità a delinquere desumibile dai precedenti.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è correttamente motivata quando la condotta presenti connotati di abitualità o gravità, desumibili anche da precedenti specifici e dalla reiterazione del comportamento illecito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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