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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18527/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (confinante)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso un'azione possessoria davanti al Tribunale, chiedendo la reintegrazione nel possesso di un immobile e la rimozione di opere eseguite dal vicino, consistenti nell'apertura di una luce. Dopo un primo provvedimento interdetto che ordinava la chiusura della luce, il Tribunale aveva poi rigettato la domanda e disposto la riapertura; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i soccombenti hanno articolato quattro motivi, tutti imperniati su asseriti errori di valutazione della prova e del materiale istruttorio: travisamento della CTU, travisamento della prova fotografica, errata lettura delle testimonianze, omesso esame dei motivi di appello e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi stessi. La sostanza delle doglianze era la richiesta di una diversa ricostruzione in fatto del compendio probatorio circa i presupposti del possesso e della tutela invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la proposta di definizione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito in fatto, non consentita in sede di legittimità, poiché la valutazione delle prove, la scelta delle fonti probatorie ritenute attendibili e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, a un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le censure formalmente incardinate sui vizi di legge e motivazione non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per contestare il diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, quando si solleciti una lettura alternativa del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia sui motivi di appello è configurabile solo se il giudice ometta di decidere sulla domanda o eccezione ritualmente proposta, non quando la censura miri in realtà alla rivalutazione del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    terzo comma, ultima parte; terzo e quarto comma

    la decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere; ciò ha comportato anche l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per il ricorso definito conformemente alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    in caso di ricorso deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata applicata la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una diversa ricostruzione del fatto attraverso la rilettura delle prove, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio e la scelta delle fonti ritenute decisive appartengono al giudice di merito.
  • La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. non è idonea, di per sé, a rimettere in discussione la valutazione delle prove quando il ricorso si risolva nella contestazione dell'esito probatorio raggiunto dal giudice di merito.
  • Il giudice di merito, quando fonda la decisione su alcune fonti di prova, non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento contrario o ogni deduzione difensiva, purché esponga le ragioni del proprio convincimento.
  • Le censure di omesso esame dei motivi di appello o di omessa pronuncia non sono ammissibili se, in realtà, mirano a ottenere una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, nei casi previsti, la condanna alle spese, la sanzione ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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