Cassazione Civile, Ordinanza n. 18527/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (confinante)
La controversia
I ricorrenti avevano promosso un'azione possessoria davanti al Tribunale, chiedendo la reintegrazione nel possesso di un immobile e la rimozione di opere eseguite dal vicino, consistenti nell'apertura di una luce. Dopo un primo provvedimento interdetto che ordinava la chiusura della luce, il Tribunale aveva poi rigettato la domanda e disposto la riapertura; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i soccombenti hanno articolato quattro motivi, tutti imperniati su asseriti errori di valutazione della prova e del materiale istruttorio: travisamento della CTU, travisamento della prova fotografica, errata lettura delle testimonianze, omesso esame dei motivi di appello e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi stessi. La sostanza delle doglianze era la richiesta di una diversa ricostruzione in fatto del compendio probatorio circa i presupposti del possesso e della tutela invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la proposta di definizione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito in fatto, non consentita in sede di legittimità, poiché la valutazione delle prove, la scelta delle fonti probatorie ritenute attendibili e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, a un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
le censure formalmente incardinate sui vizi di legge e motivazione non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
la sua violazione non può essere dedotta per contestare il diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, quando si solleciti una lettura alternativa del materiale istruttorio.
l'omessa pronuncia sui motivi di appello è configurabile solo se il giudice ometta di decidere sulla domanda o eccezione ritualmente proposta, non quando la censura miri in realtà alla rivalutazione del merito.
terzo comma, ultima parte; terzo e quarto comma
la decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere; ciò ha comportato anche l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per il ricorso definito conformemente alla proposta.
in caso di ricorso deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata applicata la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una diversa ricostruzione del fatto attraverso la rilettura delle prove, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio e la scelta delle fonti ritenute decisive appartengono al giudice di merito.
- La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. non è idonea, di per sé, a rimettere in discussione la valutazione delle prove quando il ricorso si risolva nella contestazione dell'esito probatorio raggiunto dal giudice di merito.
- Il giudice di merito, quando fonda la decisione su alcune fonti di prova, non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento contrario o ogni deduzione difensiva, purché esponga le ragioni del proprio convincimento.
- Le censure di omesso esame dei motivi di appello o di omessa pronuncia non sono ammissibili se, in realtà, mirano a ottenere una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, nei casi previsti, la condanna alle spese, la sanzione ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
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