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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5694/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Norlatti impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena a lui concessa (sentenza della Corte d'appello del 5 dicembre 2016 divenuta irrevocabile il 11 gennaio 2022). La revoca si fonda sul fatto che, anteriormente alla concessione del beneficio, il ricorrente aveva riportato due condanne a pena detentiva (sentenze della Corte d'appello del 15/09/2015 e del 29/01/2018) ignote al giudice che aveva concesso la sospensione. Il ricorrente deduce violazione di legge (art.163 e 168 c.p., norme di rito) e vizio di motivazione, sostenendo altresì che per le due precedenti condanne non era stata concessa la sospensione e che la pena complessiva risultante dal cumulo non superava i due anni, per cui il beneficio non sarebbe precluso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la presenza di due precedenti condanne a pena detentiva, commesse prima della concessione del beneficio e rese note successivamente, osti alla sospensione condizionale ai sensi degli artt.163 e 168 c.p. La circostanza che per quelle condanne non fosse stata concessa la sospensione condizionale e che la pena complessiva non superi i due anni è irrilevante. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.163 cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la sospensione condizionale della pena è preclusa a chi abbia riportato due condanne a pena detentiva per delitto; tale ostatività sussiste anche quando, per le condanne pregresse, il beneficio non sia stato applicato.

  • art.168 cod. pen. (ultimo comma)

    L'ultimo comma è richiamato per affermare che rilevano, ai fini dell'ostatività al beneficio, le condanne precedenti per delitto; la corte ha ritenuto applicabile la previsione che impedisce la concessione della sospensione in presenza di due condanne detentive pregresse.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente come criteri di censura in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto tali censure infondate nel merito.

  • art.666 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel ricorso (in tema di procedura esecutiva/decisioni sull'esecuzione); la Corte di cassazione non ha ritenuto che vi fosse violazione rilevante ai fini del ricorso.

  • art.674 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma procedurale evocata dal ricorrente; non è stata ritenuta idonea a fondare l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte di cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Sez. 5, Sentenza n. 41645 del 27/06/2014 (Rv. 260045 - 01)

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui due precedenti condanne a pene detentive ostano alla concessione della sospensione condizionale della pena, anche se per quelle condanne non era stato concesso il beneficio e indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione risultante dal cumulo.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena è preclusa quando il beneficiario abbia riportato due condanne a pena detentiva per delitto, anche se per quelle condanne non era stata concessa la sospensione.
  • È irrilevante, ai fini dell'ostatività, che la pena complessiva derivante dal cumulo delle condanne non superi i due anni: conta il numero e la natura (detentiva) delle condanne pregresse.
  • La revoca del beneficio può essere disposta quando emergano condanne anteriori e sconosciute al giudice che aveva concesso la sospensione; la scoperta di tali precedenti giustifica la revoca anche in assenza di altra nuova condotta.
  • In situazioni analoghe il ricorrente ha scarse possibilità di successo se non può dimostrare che le condanne pregresse non esistessero al momento della concessione, che siano state annullate o che non abbiano natura ostativa (es. pene non detentive o estinte), oppure che ricorra altra causa che esclude l'applicazione dell'ostatività.
  • In sede di impugnazione le censure di violazione di legge e vizio di motivazione devono focalizzarsi sulla esatta interpretazione delle norme ostative e su eventuali errori probatori; le contestazioni formali di procedura esecutiva sono difficilmente decisive se la questione sostanziale (esistenza di due condanne detentive pregresse) è pacifica.

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