Cassazione Penale, Sentenza n. 5694/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Norlatti impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena a lui concessa (sentenza della Corte d'appello del 5 dicembre 2016 divenuta irrevocabile il 11 gennaio 2022). La revoca si fonda sul fatto che, anteriormente alla concessione del beneficio, il ricorrente aveva riportato due condanne a pena detentiva (sentenze della Corte d'appello del 15/09/2015 e del 29/01/2018) ignote al giudice che aveva concesso la sospensione. Il ricorrente deduce violazione di legge (art.163 e 168 c.p., norme di rito) e vizio di motivazione, sostenendo altresì che per le due precedenti condanne non era stata concessa la sospensione e che la pena complessiva risultante dal cumulo non superava i due anni, per cui il beneficio non sarebbe precluso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la presenza di due precedenti condanne a pena detentiva, commesse prima della concessione del beneficio e rese note successivamente, osti alla sospensione condizionale ai sensi degli artt.163 e 168 c.p. La circostanza che per quelle condanne non fosse stata concessa la sospensione condizionale e che la pena complessiva non superi i due anni è irrilevante. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che la sospensione condizionale della pena è preclusa a chi abbia riportato due condanne a pena detentiva per delitto; tale ostatività sussiste anche quando, per le condanne pregresse, il beneficio non sia stato applicato.
art.168 cod. pen. (ultimo comma)
L'ultimo comma è richiamato per affermare che rilevano, ai fini dell'ostatività al beneficio, le condanne precedenti per delitto; la corte ha ritenuto applicabile la previsione che impedisce la concessione della sospensione in presenza di due condanne detentive pregresse.
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente come criteri di censura in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto tali censure infondate nel merito.
Norma processuale richiamata nel ricorso (in tema di procedura esecutiva/decisioni sull'esecuzione); la Corte di cassazione non ha ritenuto che vi fosse violazione rilevante ai fini del ricorso.
Ulteriore norma procedurale evocata dal ricorrente; non è stata ritenuta idonea a fondare l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Norma applicata dalla Corte di cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Sez. 5, Sentenza n. 41645 del 27/06/2014 (Rv. 260045 - 01)
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui due precedenti condanne a pene detentive ostano alla concessione della sospensione condizionale della pena, anche se per quelle condanne non era stato concesso il beneficio e indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione risultante dal cumulo.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena è preclusa quando il beneficiario abbia riportato due condanne a pena detentiva per delitto, anche se per quelle condanne non era stata concessa la sospensione.
- È irrilevante, ai fini dell'ostatività, che la pena complessiva derivante dal cumulo delle condanne non superi i due anni: conta il numero e la natura (detentiva) delle condanne pregresse.
- La revoca del beneficio può essere disposta quando emergano condanne anteriori e sconosciute al giudice che aveva concesso la sospensione; la scoperta di tali precedenti giustifica la revoca anche in assenza di altra nuova condotta.
- In situazioni analoghe il ricorrente ha scarse possibilità di successo se non può dimostrare che le condanne pregresse non esistessero al momento della concessione, che siano state annullate o che non abbiano natura ostativa (es. pene non detentive o estinte), oppure che ricorra altra causa che esclude l'applicazione dell'ostatività.
- In sede di impugnazione le censure di violazione di legge e vizio di motivazione devono focalizzarsi sulla esatta interpretazione delle norme ostative e su eventuali errori probatori; le contestazioni formali di procedura esecutiva sono difficilmente decisive se la questione sostanziale (esistenza di due condanne detentive pregresse) è pacifica.
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