Cassazione Civile, Ordinanza n. 06390/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto di pagamento intimato da una società creditrice nei confronti di un istituto bancario sulla base di un titolo esecutivo giudiziale. Una società veicolo, asseritamente cessionaria di crediti della banca, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso quel precetto. Il tribunale ha rigettato l'opposizione, mentre la corte d'appello l'ha accolta. In cassazione, la società intimante ha dedotto con il primo motivo la violazione delle norme sulla legittimazione e sul riparto dell'onere della prova, sostenendo che l'opponente non era destinataria del precetto, non era parte del rapporto obbligatorio oggetto dell'intimazione e non risultava subentrata anche nei debiti della banca; con il secondo motivo ha censurato la decisione nel merito dell'opposizione, ma tale doglianza è stata assorbita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che dagli atti risultava che il rapporto obbligatorio oggetto del precetto intercorreva tra il creditore procedente e la banca intimata, mentre la società opponente era, al più, cessionaria di crediti della banca e non anche dei debiti, in assenza di specifiche pattuizioni. Ne ha tratto la conseguenza che la società opponente non aveva legittimazione né interesse a proporre l'opposizione contro un precetto non rivolto nei suoi confronti e relativo a un rapporto di cui non era parte. Tale carenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado perché emergente dagli atti, comportava l'originaria inammissibilità dell'opposizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, limitatamente alla posizione della società ricorrente, perché la domanda non poteva essere proposta. La società intimata è stata condannata al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione presuppone che l'opponente sia legittimato e abbia interesse a contestare il titolo o il precetto; se manca tale requisito soggettivo, la domanda è originariamente inammissibile.
La Corte ha ritenuto che la carenza di legittimazione/titolarità del rapporto, risultante dagli atti, sia rilevabile d'ufficio e conduca alla cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del difetto di legittimazione ad agire dell'opponente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la carenza di interesse ad agire dell'opponente.
Richiamati nel motivo di ricorso in relazione ai limiti della pronuncia e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di assunzione di debito/espromissione, per escludere il trasferimento dei debiti insieme ai crediti ceduti.
Richiamato nel motivo di ricorso senza ulteriore sviluppo nella motivazione della Corte.
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento al giudicato, ma la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato interno sulla questione di legittimazione.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno dell'assetto delle posizioni processuali.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di onere della prova.
Richiamati nel secondo motivo per contestare la decisione di merito sull'opposizione all'esecuzione.
Richiamato nel secondo motivo in relazione a questioni di compensazione o rapporti di dare/avere dedotti nel merito dell'opposizione.
Massime di principio
- L'opposizione all'esecuzione può essere proposta solo da chi sia effettivamente parte del rapporto esecutivo o sia destinatario del precetto; la mera titolarità di crediti ceduti non attribuisce automaticamente legittimazione a opporsi a un atto esecutivo rivolto a un soggetto diverso.
- La cessione di crediti non comporta, di per sé, il subentro nei debiti del cedente: il passaggio delle passività richiede specifiche pattuizioni o un diverso titolo giuridico idoneo.
- La carenza di legittimazione o di interesse ad agire, quando emerga dagli atti di causa, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Se l'opposizione esecutiva è originariamente inammissibile perché proposta da soggetto privo di legittimazione, la sentenza che l'abbia accolta deve essere cassata senza rinvio, essendo la domanda non proponibile ab origine.
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