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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37491/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto condannato in primo grado e poi in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Napoli, che ha confermato la responsabilità già affermata dal Tribunale per detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto e per ricettazione, con accertamento indicato nel provvedimento al 16 agosto 2028. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo di violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo: che si sarebbe trattato di un falso grossolano, tale da escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p.; che la condotta avrebbe dovuto essere derubricata da ricettazione a incauto acquisto ex art. 712 c.p.; che andava riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; e che avrebbe dovuto essere accolta la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, anche sotto il profilo dell'inversione dell'onere probatorio sulla situazione economica dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni, osservando che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e conforme ai principi di diritto. Ha ritenuto corretta la configurazione del reato di cui all'art. 474 c.p. nonostante la dedotta grossolanità della contraffazione, richiamando il principio per cui il delitto tutela la fede pubblica e si tratta di reato di pericolo, non essendo necessario il concreto inganno dell'acquirente. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla sussistenza della ricettazione ex art. 648 c.p., incompatibile con la derubricazione ex art. 712 c.p., evidenziando che l'elemento soggettivo può desumersi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa. Ha infine ritenuto insindacabile in sede di legittimità il diniego dell'art. 131-bis c.p. e della conversione della pena, trattandosi di valutazioni di merito adeguatamente motivate. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana..."

    Il delitto tutela la fede pubblica e integra un reato di pericolo; la grossolanità della contraffazione non esclude di per sé il reato se la condotta è comunque idonea a ledere l'affidamento nei marchi e segni distintivi.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è configurabile anche quando l'elemento soggettivo sia desunto dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene, indice di occultamento e di acquisto in mala fede.

  • art. 712 c.p.

    La derubricazione a incauto acquisto è esclusa quando gli elementi probatori sono compatibili con la consapevolezza della provenienza illecita del bene e con la ricettazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Il diniego della particolare tenuità del fatto, se sorretto da motivazione congrua e logica, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito sotto il profilo della motivazione o della qualificazione giuridica già adeguatamente scrutinata dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Integra il delitto di vendita o detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto anche la contraffazione grossolana, quando la condotta è comunque idonea a ledere la fede pubblica; il reato è di pericolo e non richiede il concreto raggiungimento dell'inganno.
  • Ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere provato anche attraverso indici sintomatici, come l'omessa o non credibile indicazione della provenienza della cosa, che può rivelare volontà di occultamento e mala fede.
  • La derubricazione della ricettazione in incauto acquisto è preclusa quando le circostanze di fatto depongono per la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle richieste sulla conversione della pena, se sorretto da motivazione congrua e logica, attiene al merito e non è censurabile in cassazione come richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • Il giudizio di legittimità non consente una rilettura del materiale probatorio né la sostituzione della valutazione del giudice di merito quando la sentenza impugnata ha fornito una motivazione coerente con i principi di diritto.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoRicettazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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