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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27758/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapine aggravate commesse il 10, 12 e 17 novembre 2016. Le censure riguardavano: 1) presunta mancanza di motivazione sulle ordinanze del 12.2.2023 e 12.7.2023 e sull'integrazione probatoria disposta in appello (contestazione dell'uso "in malam partem" degli esiti dell'integrazione e dell'omessa motivazione sui presupposti degli artt. 441, comma 5, e 603, comma 3, c.p.p.); 2) illogicità e insufficienza della motivazione sull'identificazione dell'imputato (basata su compatibilità di abbigliamento e scooter e su esiti peritali ritenuti non certi); 3) contraddittorietà e travisamento della prova in ordine agli orari delle riprese video e presunto utilizzo di un "dato probatorio inesistente" (\"disallineamento\" delle videocamere); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante precedenti sentenze favorevoli e dichiarazioni sul percorso rieducativo del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e motivata l'integrazione probatoria disposta dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p., anche nel rito abbreviato, e ha valutato congrua la ricostruzione dei fatti e l'identificazione del Lonardi sulla base di elementi convergenti (compatibilità di abbigliamento e scooter, deposizioni oculari, esiti peritali e riscontri investigativi, incluso l'arresto in flagranza per fatto analogo). Ha altresì ritenuto corretta la motivazione del diniego delle attenuanti generiche richiamando la gravità, le modalità esecutive e il precedente penale. Conseguentemente il ricorso viene respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma stimata equa di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Resta confermata la condanna di merito (pena complessiva di 6 anni e 2 mesi di reclusione e euro 2.000 di multa, oltre alle accesorie e spese, come disposto nei gradi di merito).

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    Il giudice d'appello può disporre d'ufficio l'integrazione probatoria ritenuta "assolutamente necessaria" anche nel processo celebrato con rito abbreviato; tale potere non è soggetto a limiti temporali purché sia garantito il diritto al contraddittorio.

  • art. 441 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai poteri del giudice in sede di riesame/integrazione; la Corte ha valutato che, nei limiti stabiliti dalla legge, siano esercitabili i poteri officiosi per acquisire elementi necessari all'accertamento della verità sostanziale.

  • art. 422 c.p.p.

    Citato in precedenti giurisprudenziali sul diverso regime dei poteri officiosi: quando il legislatore ha voluto limitare i poteri del giudice alle sole prove favorevoli all'imputato lo ha esplicitato (es. art. 422), ma in assenza di tale limitazione il giudice può integrare anche con elementi contrari.

  • art. 133 c.p.

    Norma di riferimento per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche: il riconoscimento richiede elementi positivi e particolari idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza; la loro mancanza può giustificare un diniego motivato richiamando la gravita' dei fatti e la personalità del reo.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato in euro 3.000 detta somma.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato il giudice d'appello può comunque disporre d'ufficio l'integrazione probatoria se ritenuta assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti: la scelta del rito non blocca in assoluto i poteri istruttori del giudice di appello.
  • L'integrazione probatoria disposta ex officio può comportare acquisizione di elementi anche sfavorevoli all'imputato; l'interesse dello Stato alla ricerca della verità può prevalere sull'interesse del ricorrente alla definizione rapida del processo.
  • In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitano a criticare la persuasività, il rigore o la diversa valutazione delle prove del giudice di merito: il controllo si limita alla presenza, alla chiarezza, alla non manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Le discrepanze tecniche (es. differenze di orario tra videocamere) possono essere legittimamente spiegate in motivazione come fenomeni di disallineamento/taratura delle apparecchiature e non determinano automaticamente un travisamento della prova se esistono elementi convergenti a sostegno dell'identificazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato richiamando la gravita' del fatto, le modalità esecutive e precedenti penali; l'onere probatorio spetta alla difesa quando chiede espressamente il favorevole riconoscimento.
  • In presenza di "doppia conforme" (motivazione analogamente fondata in primo e secondo grado) il sindacato in Cassazione trova maggiori limiti: le motivazioni dei due gradi possono integrarsi e formare un unico corpo decisionale valutabile congiuntamente.

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