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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02281/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione volto alla revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo sito in Marano di Napoli (via Pozzillo n.50) e alla sospensione dell'ordine stesso. In Cassazione deduceva un unico motivo composito: violazione di legge (citando le leggi n.47/1985, n.724/1994, n.326/2003), violazioni degli artt. 6, 7 e 8 CEDU, violazione del principio di proporzionalità della sanzione, violazione degli artt. 14 e 32 Cost., violazione del diritto di abitazione e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Inoltre sosteneva di essere comunque legittimato a proporre l'istanza perché il Comune avrebbe successivamente annullato il provvedimento demolitorio e la trascrizione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale con Determina n.284 del 13/05/2014, circostanza che, a suo avviso, avrebbe mantenuto la proprietà in capo a lui.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, correttamente avesse escluso la legittimazione del ricorrente sulla base della acquisizione al patrimonio comunale (trascritta il 21/05/2003) e delle risultanze della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, dalla quale non risultava alcuna Determina del 2014. La Corte ha anche rilevato l'insufficiente e non motivata deduzione delle gravi violazioni di legge indicate nel ricorso, nonché il fatto che la Determina n.284/2014 era stata prodotta per la prima volta in Cassazione senza spiegazione sull'assenza nei precedenti atti e senza che fosse stata acquisita nei procedimenti istruttori. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.500,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. e dell'art.1, comma 64, legge n.103/2017.

Norme richiamate

  • legge n.47 del 1985

    Richiamata come disciplina generale in materia di abusivismo edilizio e condono urbanistico; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non argomentate e non ha ritenuto sufficiente la mera evocazione della norma per far valere l'incidente.

  • legge n.724 del 1994

    Richiamata dal ricorrente tra le norme in materia edilizia/condono; la Corte non ha ritenuto che dalla sua evocazione emergesse una violazione valutabile in sede di legittimità, dato il mancato sviluppo argomentativo.

  • legge n.326 del 2003

    Evocata nel ricorso come quadro normativo di riferimento; la Corte ha ritenuto la deduzione meramente enunciativa e priva di articolata contestazione della motivazione impugnata.

  • artt. 6, 7, 8 CEDU

    I diritti della Convenzione (garanzie processuali e diritto al rispetto della vita privata e familiare) sono stati richiamati senza motivazione puntuale; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e quindi inammissibile.

  • art. 14 Cost.

    Richiamato dal ricorrente (probabile riferimento alla parità di trattamento), la Corte non ha tratto dalla enunciazione argomentazioni concrete tali da incidere sull'atto impugnato.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto alla salute (forse come aspetto connesso all'abitazione); la Corte ha ritenuto la dedotta violazione non sviluppata e pertanto non idonea a sorreggere il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto le spese processuali al ricorrente.

  • art. 1, comma 64, legge n.103/2017

    Autorizza l'aumento della sanzione oltre il massimo edittale in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà e ha fissato il versamento di euro 4.500,00 alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione al dovere di valutare l'assenza di colpa della parte nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la colpa e quindi ha applicato la sanzione aggiuntiva.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare un ordine di demolizione può venire meno se il bene è stato acquisito formalmente al patrimonio comunale con trascrizione: il precedente proprietario perde interesse e quindi standing a chiedere revoche/sospensioni.
  • Documenti decisivi per la decisione devono essere prodotti e/o acquisiti tempestivamente nel procedimento di merito; produrli per la prima volta in sede di legittimità, senza spiegare la mancata produzione nei gradi precedenti, espone al rischio di inammissibilità o alla non valutazione del documento.
  • Non è sufficiente elencare norme o diritti costituzionali e convenzionali: le violazioni invocate devono essere concretamente e specificamente argomentate nel ricorso per essere valutate dalla Corte.
  • La consulenza tecnica acquisita su incarico del pubblico ministero e la documentazione reperita presso gli uffici competenti hanno valore probatorio rilevante; contestazioni fondate su nuovi documenti devono spiegare la ragione della mancata acquisizione di tali documenti nella fase istruttoria.
  • In caso di inammissibilità per carenza di motivazione o produzione tardiva di prove, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, nei casi previsti, a sanzioni aggiuntive (es. versamento alla Cassa delle ammende) se sussiste colpa nella proposizione del ricorso.

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