Cassazione Penale, Ordinanza n. 10872/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero a una rivalutazione del compendio probatorio e dei presupposti per la discrezionalità sanzionatoria, attività non consentite in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che l'aveva riguardata per un reato non specificato nel testo. I motivi dedotti investivano: la responsabilità penale per il reato ascritto; il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che le censure, per come formulate, richiedono una rivalutazione delle prove, una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione della discrezionalità del giudice di merito in tema di pena, profili estranei al sindacato di legittimità. Il ricorso viene inoltre qualificato, per contenuto, come sostanzialmente assimilabile a un atto di appello.
Norme richiamate
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione quando poggia su una diversa lettura dei fatti e delle prove, anziché su un vizio di legittimità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
È richiamato il principio per cui la Corte di cassazione deve verificare la coerenza strutturale della motivazione della sentenza impugnata, senza sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito chiedendo una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti; il controllo della Cassazione riguarda la tenuta logico-giuridica della motivazione.
- Le doglianze che investono la responsabilità penale, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e la determinazione della pena sono inammissibili quando si risolvono nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio o dei presupposti discrezionali del giudice di merito.
- Un ricorso che, per contenuto, si presenti come una mera riproposizione delle censure tipiche dell'appello, anziché come deduzione di vizi di legittimità, è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, dovendo limitarsi a verificare la coerenza strutturale e la congruità della motivazione della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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