Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4381/2026 - Napoli, Sezione 6

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso per subentro del nuovo datore di lavoro.

Giustizia amministrativa202600374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulla conclusione della procedura di primo ingresso con subentro del nuovo datore di lavoro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un visto rilasciato dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia sulla base di un nulla osta per lavoro subordinato, aveva richiesto un appuntamento presso lo Sportello unico per l'immigrazione e, dopo avere trovato un nuovo impiego, aveva comunicato in data 8 ottobre 2025 la richiesta di definizione della procedura mediante subentro del nuovo datore di lavoro. A fronte di un'ulteriore sollecitazione del 26 novembre 2025, sosteneva che il Ministero dell'Interno fosse rimasto inerte e chiedeva, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la declaratoria di illegittimità del silenzio e l'accertamento del diritto alla conclusione positiva del procedimento. Il Ministero si costituiva deducendo che il procedimento era già stato definito con decreto di revoca del nulla osta adottato e notificato il 22 maggio 2025, anteriormente alla proposizione del ricorso notificato il 19 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto provato che il procedimento amministrativo si era già concluso, prima della notificazione del ricorso, con il decreto di revoca del nulla osta, portato nella sfera di conoscenza o conoscibilità del ricorrente. Nel giudizio contro il silenzio, l'interesse tutelato è quello strumentale a ottenere una manifestazione espressa della volontà amministrativa, quale che sia il suo contenuto, salvo il potere del giudice previsto dall'art. 31, comma 3, c.p.a. Una volta adottato il provvedimento conclusivo, viene meno il presupposto ontologico del silenzio e difetta ab origine l'interesse a ricorrere, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La circostanza che il provvedimento fosse sfavorevole o consistesse nella revoca del nulla osta non modifica tale conclusione. Le spese sono state compensate per le peculiari connotazioni della controversia.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio sul silenzio, l'interesse ordinario consiste nell'ottenere una formale manifestazione di volontà dell'amministrazione; il riferimento al comma 3 opera come eccezione al carattere meramente strumentale dell'azione.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La carenza di interesse ab origine ... depriva il ricorso ... della condizione tratteggiata all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La carenza originaria della condizione dell'azione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 117 c.p.a.

    nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a.

    L'azione contro il silenzio presuppone che, al momento della proposizione della domanda, sussista ancora l'inerzia dell'amministrazione e l'interesse a ottenere una risposta espressa.

  • art. 2 l. 241/1990

    obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90)

    L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e tempestivo.

  • art. 97 Cost.

    obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento ... (art. 97 Cost.)

    Il dovere di conclusione espressa e tempestiva del procedimento costituisce espressione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'interesse a ricorrere consiste ordinariamente nell'ottenimento di una manifestazione espressa della volontà amministrativa, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole, salvo l'eventuale esercizio dei poteri attribuiti al giudice dall'art. 31, comma 3, c.p.a.
  • L'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento prima della proposizione del ricorso esclude l'esistenza del silenzio-inadempimento e determina la carenza ab origine dell'interesse e della legittimazione a proporre l'azione avverso il silenzio, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • Ai fini dell'esclusione dell'azione contro il silenzio è sufficiente che il provvedimento conclusivo sia stato portato nella sfera di conoscenza o conoscibilità dell'interessato prima della notificazione del ricorso; non rileva che il provvedimento abbia contenuto di accoglimento, rigetto o revoca.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.