Cassazione Penale, Sentenza n. 51485/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che li aveva confermati colpevoli di reati fallimentari. Di Virgilio e Galletta deducono preliminarmente la prescrizione dei reati e, comunque, la mancata sussistenza del dolo specifico per la bancarotta preferenziale; Mazzocchetti lamenta omissioni motivazionali sulla conoscenza dello stato di decozione, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (chiedendo la derubricazione in bancarotta semplice), sulla misura della colpa e sui criteri sanzionatori.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la statuizione di merito. Ha ritenuto non prescritti i reati al momento della sentenza di secondo grado (calcolo dei termini fino al 15/03/2023 tenendo conto delle sospensioni). Per Di Virgilio e Galletta ha confermato la responsabilità per bancarotta preferenziale (capo A) e bancarotta patrimoniale semplice (capo C), ritenendo provata l'intenzionalità di favorire altro creditore tramite l'operazione di vendita e riacquisto di ingenti stock che ha esaurito la liquidità societaria. Per Mazzocchetti ha confermato la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capo B) in considerazione dei prelevamenti ingiustificati, della mancanza di documentazione contabile e dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio; ha altresì condiviso la valutazione che la domanda di concordato fosse basata su situazione contabile falsata e mirasse a ritardare il fallimento. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese processuali e ciascuno a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla è stato liquidato alla parte civile per le spese.
Norme richiamate
Codice civile, artt. 2740 e 2741
Richiamati per definire l'ordine di soddisfazione dei creditori e le cause legittime di prelazione: la fattispecie di bancarotta preferenziale si concreta nell'alterazione di tale ordine a favore di un creditore, con dolo specifico o dolo eventuale rispetto al pregiudizio degli altri creditori.
Legge fallimentare, art. 217 (in particolare comma 1, n.4)
Usato per distinguere tra bancarotta documentale semplice e fraudolenta e per richiedere che la condotta omissiva o irregolare porti all'impossibilità di ricostruzione del patrimonio; il dolo deve ricomprendere la consapevolezza dell'irregolare tenuta e dell'evento conseguente.
Codice della crisi e dell'insolvenza, art. 3
Riferito all'obbligo di rilevare tempestivamente la crisi: la mancata azione in presenza della crisi può integrare responsabilità (colpa grave) e aggravare la posizione dell'imprenditore che ritarda l'intervento, con conseguenze penali nel contesto fallimentare.
Massime di principio
- Bancarotta preferenziale: occorre il dolo specifico di favorire intenzionalmente un creditore e la consapevolezza (anche in termini di dolo eventuale) del pregiudizio arrecato agli altri creditori; operazioni apparentemente prive di ragione commerciale che esauriscono la liquidità possono costituire prova di tale dolo.
- Bancarotta fraudolenta patrimoniale: non è necessario dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza; è sufficiente la volontaria destinazione del patrimonio a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni sociali (dolo generico di distrazione).
- Bancarotta documentale (semplice vs fraudolenta): la semplice omissione non basta quando l'irregolare tenuta renda impossibile la ricostruzione del patrimonio; serve la consapevolezza dell'agente anche circa l'evento dell'impossibilità di ricostruzione.
- Valutazione probatoria: la valutazione della prova deve essere unitaria e contestuale; censure basate su analisi parcellizzata degli elementi non superano le argomentazioni logiche e coerenti della corte territoriale.
- Prescrizione: il decorso dei termini va calcolato tenendo conto delle sospensioni processuali; se la corte territoriale ha pronunciato prima del decorso effettivo il motivo di prescrizione può essere dichiarato inammissibile dalla Cassazione.
- Obbligo contabile e cessazione attività: l'obbligo di tenuta delle scritture contabili persiste fino alla formale cancellazione dal registro delle imprese; la mera inattività non elimina il dovere di documentazione.
- Domanda di concordato preventiva con situazioni contabili falsate può essere valutata come strumento volto a ritardare il fallimento e come elemento probatorio della colpa o del dolo nella condotta dell'imprenditore.
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