Cassazione Penale, Sentenza n. 6939/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 24/05/2021 che, riconoscendo la continuazione tra diverse sentenze irrevocabili, rideterminava le pene in executivis. Deducevano principalmente: 1) carenza di motivazione e violazione di legge perché la Corte di appello non aveva enucleato correttamente le frazioni di pena derivanti dalla sentenza irrevocabile del 26/09/2017 (unificata a titolo di continuazione interna) prima di determinare la pena-base complessiva; 2) mancata esplicitazione del percorso dosimetrico seguito per quantificare l'aumento di pena di cinque anni relativo alla sentenza del 29/01/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il secondo. Ha constatato che il giudice dell'esecuzione non aveva adeguatamente enucleato le frazioni sanzionatorie relative alla continuazione interna prevista nella sentenza del 26/09/2017 e non aveva quindi seguito il corretto percorso dosimetrico richiesto dalla giurisprudenza (tra cui l'individuazione dell'ipotesi delittuosa piu grave secondo l'art.187 disp. att.). Per contro, la Corte ha ritenuto sufficiente, seppur sintetica, la motivazione data circa l'aumento di cinque anni (richiamando la gravita oggettiva dei fatti e il contesto di intimidazione mafiosa). Per questi motivi l'ordinanza impugnata e stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
Rilevato come norma rilevante nel calcolo degli aumenti per reati connessi o satellite; in sede esecutiva l'applicazione degli aumenti richiede che il giudice espliciti l'entita degli aumenti adottati per i reati-satellite, consentendo il controllo del percorso motivazionale.
Criteri generali di quantificazione della pena: anche se non richiamati espressamente da art.671 cpp, i criteri di cui all'art.132 restano parametro interpretativo per il giudice nella motivazione della rideterminazione.
Individuazione della pena entro i limiti ed esercizio della discrezionalita nella determinazione del quantum pena; il giudice dell'esecuzione deve comunque esplicitare, nei limiti di art.671 cpp, il percorso dosimetrico adottato.
Norma che disciplina la rideterminazione della pena in executivis a fronte di sentenze irrevocabili: impone al giudice dell'esecuzione di rideterminare il trattamento sanzionatorio e, per implicazione giurisprudenziale, di fornire una motivazione che renda comprensibile il percorso dosimetrico seguito.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri per confrontare piu provvedimenti irrevocabili; la giurisprudenza richiede che il giudice dell'esecuzione individui la violazione piu grave facendo riferimento alla pena piu elevata determinata in concreto dal giudice di cognizione.
Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez.1 n.31640/2014 e altre)
Principio richiamato: nel caso di continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili il giudice dell'esecuzione deve enucleare le frazioni di pena e individuare la violazione piu grave con riferimento alla pena concreta fissata dal giudice di cognizione; altra prassi consolidata richiede motivazione anche sull'entita degli aumenti per i reati-satellite (Cass. Sez.1 n.17209/2020).
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nella rideterminazione della pena in executivis tra piu sentenze irrevocabili, deve prima enucleare le frazioni di pena relative a eventuali continuazioni interne presenti nelle singole sentenze e poi individuare l'ipotesi delittuosa piu grave facendo riferimento alla pena concreto determinata dal giudice di cognizione (art.187 disp. att.).
- La quantificazione della pena-base e degli aumenti per continuazione/reati satellite deve essere motivata in modo tale da rendere comprensibile il percorso dosimetrico adottato: non e sufficiente limitarsi al rispetto dei limiti legali, occorre indicare i criteri e le ragioni che hanno portato all'entita degli aumenti (richiamo agli artt.132 e 133 cod. pen. e giurisprudenza consolidata).
- Una motivazione sintetica sull'aumento di pena puo essere comunque ritenuta valida se chiarisce le ragioni fondamentali (es. gravita oggettiva e contesto criminogeno) che giustificano l'incremento, ma la mancata enucleazione delle frazioni di pena dalle sentenze irrevocabili e l'assenza di un chiaro percorso dosimetrico determinano l'annullamento con rinvio.
- In pratica, in situazioni analoghe il giudice dell'esecuzione dovrebbe: 1) ricostruire e separare le frazioni punitive nella sentenza che contiene continuazione interna; 2) determinare la pena-base in relazione all'ipotesi piu grave individuata secondo art.187 disp. att.; 3) dettagliare gli aumenti applicati per i reati-satellite e le ragioni per ciascuno, richiamando i criteri degli artt.132-133 cod. pen., per rendere il provvedimento resistibile al controllo di legittimita.
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