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Parere

Parere n. 373/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso il decreto 333-d/80899 del 15/02/2018 che annulla il decreto 333-d/9807 con cui era stata disposta l'attribuzione di coordinatore al ricorrente;

Giustizia amministrativa202400136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Capo della Polizia che ha annullato in autotutela l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" già conferita a un assistente capo.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 5 febbraio 2018, notificato il 5 giugno 2018, con cui l'amministrazione ha annullato, limitatamente alla denominazione di "coordinatore", il precedente decreto del 5 ottobre 2017 adottato in attuazione della revisione dei ruoli prevista dal d.lgs. n. 95/2017. Con il primo motivo ha sostenuto di non trovarsi nella situazione ostativa prevista dall'art. 1, comma 3-ter, lettera a), del d.lgs. n. 95/2017 e di avere riportato giudizi informativi superiori a "distinto" e soltanto due richiami scritti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 3-ter, lettera b), dello stesso decreto legislativo, nonché disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, richiamando il conferimento della denominazione ad altri colleghi sottoposti a procedimenti o sanzioni disciplinari. Ha inoltre valorizzato le ricompense ricevute e la partecipazione a un concorso interno per vice sovrintendente. L'amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, evidenziando che il ricorrente era stato sospeso cautelarmente dal servizio dal 17 settembre 2004 al 16 settembre 2009 e rinviato a giudizio per delitti non colposi, nonché che i procedimenti successivi non avevano determinato il venir meno delle cause ostative. È stata inoltre segnalata la cessazione dal servizio del ricorrente dal 1° agosto 2022.

Il parere

La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso, ritenendo che sussistessero oggettivamente le cause ostative previste dall'art. 1, comma 3-ter, lettera b), del d.lgs. n. 95/2017. La disposizione esclude dall'attribuzione della denominazione di "coordinatore" il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria; la denominazione può essere attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti. Poiché il ricorrente era stato rinviato a giudizio per delitti non colposi, non poteva conseguire il beneficio al momento considerato. La Sezione ha aggiunto che la definizione successiva dei procedimenti non aveva consentito l'attribuzione della denominazione prima della cessazione dal servizio. Il rigetto è stato pronunciato anche in disparte possibili profili di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla cessazione dal servizio. Sono state disposte, infine, l'omissione e l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Osservazioni

Primo motivo - cause ostative relative al servizio e alla posizione disciplinare

Il motivo è infondato. La disciplina applicabile esclude dall'attribuzione della denominazione il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 3-ter, del d.lgs. n. 95/2017. La valutazione favorevole dei rapporti informativi e il richiamo alle sanzioni riportate non superano la distinta causa ostativa costituita dal rinvio a giudizio e dalla sospensione cautelare dal servizio per delitti non colposi.

Secondo motivo - rinvio a giudizio, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta

Il motivo è infondato. L'art. 1, comma 3-ter, lettera b), prevede espressamente l'esclusione del personale rinviato a giudizio per delitti non colposi e stabilisce che la denominazione possa essere attribuita solo dopo la definizione dei relativi procedimenti. Il richiamo a colleghi che avrebbero ricevuto il beneficio non dimostra l'illegittimità dell'atto impugnato né supera l'applicazione della previsione normativa.

Cessazione dal servizio e interesse alla decisione

La Sezione ha rilevato possibili profili di improcedibilità per carenza di interesse, poiché il ricorrente era cessato dal servizio dal 1° agosto 2022, ma ha comunque esaminato il merito e ritenuto il ricorso infondato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, lettera d), d.lgs. n. 95/2017

    «3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati [...] compiti di maggiore responsabilità [...] ed è attribuita [...] la denominazione di “coordinatore”»; «3-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione [...] il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a “distinto” o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti»

    La disposizione, inserita nel d.P.R. n. 335/1982 dal d.lgs. n. 95/2017, individua condizioni ostative tassative all'attribuzione della denominazione di coordinatore. Il rinvio a giudizio per delitti non colposi impedisce l'attribuzione fino alla definizione del procedimento.

  • d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    La disciplina dello stato e dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato è modificata dal d.lgs. n. 95/2017 con l'introduzione della denominazione di coordinatore e delle relative condizioni ostative.

  • artt. 94 e 95 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    Le relative disposizioni sono richiamate dall'art. 1, comma 3-ter, del d.lgs. n. 95/2017, senza ulteriore interpretazione nel parere.

  • art. 7, numeri 1 e 2, d.P.R. n. 737/1981

    È richiamato in relazione alla proposta di destituzione formulata dal Consiglio provinciale di disciplina nei confronti del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.

Massime di principio

  • La denominazione di coordinatore prevista per gli assistenti capo della Polizia di Stato può essere attribuita soltanto in presenza dei requisiti ordinamentali e in assenza delle cause ostative espressamente previste dalla disciplina speciale.
  • Il rinvio a giudizio per delitti non colposi costituisce causa ostativa autonoma all'attribuzione della denominazione di coordinatore, anche se l'interessato deduce valutazioni caratteristiche favorevoli, ricompense ricevute o l'assenza di sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria.
  • Quando l'attribuzione della denominazione è impedita da un procedimento penale o disciplinare, essa può essere disposta soltanto dopo la definizione del relativo procedimento, secondo quanto previsto dalla norma speciale.
  • La cessazione dal servizio può determinare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, ma il ricorso può comunque essere esaminato nel merito quando il parere ritenga assorbente l'infondatezza delle censure.

Attribuzione della denominazione di "coordinatore" a un assistente capo della Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un assistente capo della Polizia di Stato contro il decreto del Capo della Polizia che ha annullato in autotutela la precedente attribuzione della denominazione di "coordinatore". L'amministrazione resistente è il Ministero dell'Interno.

Premesse e provvedimento impugnato

Nel 2017 era stata attribuita al ricorrente, in aggiunta alla qualifica di assistente capo, la denominazione di "coordinatore", nell'ambito della revisione dei ruoli disposta dal d.lgs. n. 95/2017. Con decreto del 5 febbraio 2018 l'amministrazione ha annullato il precedente provvedimento limitatamente a tale attribuzione, ritenendo sussistente una condizione ostativa prevista dalla disciplina applicabile.

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario il 3 ottobre 2018. Nel corso del procedimento è emerso che egli era cessato dal servizio il 1° agosto 2022 per raggiunti limiti ordinamentali di età.

Motivi di ricorso

Il primo motivo contestava la violazione dell'art. 1, comma 3-ter, lettera a), del d.lgs. n. 95/2017. Il ricorrente sosteneva di non essere stato sospeso cautelarmente dal servizio e richiamava i giudizi informativi superiori a "distinto" e la limitata entità delle sanzioni disciplinari riportate.

Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 1, comma 3-ter, lettera b), dello stesso decreto legislativo, nonché disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. A sostegno richiamava il conferimento della denominazione ad altri colleghi sottoposti a procedimenti o sanzioni disciplinari, oltre alle ricompense ricevute e alla partecipazione a un concorso interno per vice sovrintendente.

Accertamenti dell'amministrazione

La relazione ministeriale ha evidenziato che il ricorrente era stato sospeso cautelarmente dal servizio dal 17 settembre 2004 al 16 settembre 2009, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, perché imputato di favoreggiamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina.

La vicenda penale si era conclusa inizialmente con una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione, confermata in appello, poi annullata dalla Corte Suprema di Cassazione con la formula "perché il fatto non sussiste" quanto alla pronuncia annullata, mentre il ricorso era stato dichiarato inammissibile nel resto. Successivamente era stata avviata un'inchiesta disciplinare, al cui esito il Consiglio provinciale di disciplina aveva proposto la destituzione ai sensi dell'art. 7, numeri 1 e 2, del d.P.R. n. 737/1981.

Quadro normativo

L'art. 1, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 95/2017 ha inserito nel d.P.R. n. 335/1982 i commi 3-bis e 3-ter dell'art. 5.

Il comma 3-bis prevede che agli assistenti capo con otto anni di effettivo servizio nella qualifica possa essere attribuita, ferma la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", con conseguenze sulla preminenza gerarchica e con attribuzione di compiti di coordinamento.

Il comma 3-ter esclude dall'attribuzione il personale:

  • con giudizio inferiore a "distinto" nel triennio precedente;
  • destinatario, nel quinquennio precedente, di una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
  • sospeso cautelarmente dal servizio;
  • rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi;
  • sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria.

La stessa disposizione stabilisce che la denominazione può essere attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti.

Valutazioni della Sezione

La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato. Il rinvio a giudizio per delitti non colposi costituiva una causa ostativa espressamente prevista dalla legge e impediva quindi l'attribuzione della denominazione di coordinatore. Gli elementi valorizzati dal ricorrente — giudizi informativi favorevoli, richiami scritti, ricompense e partecipazione al concorso interno — non potevano superare la causa ostativa derivante dalla posizione penale.

Il parere non ha ritenuto dimostrata neppure la disparità di trattamento dedotta rispetto ad altri colleghi. La disciplina speciale imponeva infatti di verificare la posizione individuale del ricorrente alla luce delle condizioni ostative stabilite dalla legge.

La Sezione ha inoltre rilevato possibili profili di improcedibilità per carenza di interesse, conseguenti alla cessazione dal servizio, ma ha comunque deciso il merito ritenendo il ricorso infondato.

Conclusione

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Ha disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, in applicazione della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoProcedimento disciplinareRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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