Cassazione Penale, Sentenza n. 34970/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di cognizione)
La controversia
Il Tribunale di Napoli, investito del riesame contro il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 13 marzo 2026, adottato ai sensi dell’art. 27 c.p.p. e confermativo del sequestro preventivo di euro 478.993,00 disposto dal G.i.p. del Tribunale di Salerno il 1° luglio 2024 sui conti dell’indagato e di una società, ha sollevato conflitto negativo di competenza. Il sequestro era relativo al capo 22, concernente il riciclaggio contestato in concorso e in continuazione. La questione era sorta dopo che la Corte di assise di Salerno, con sentenza del 26 febbraio 2026, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Napoli. In quel processo erano contestati, tra gli altri, un reato associativo e reati di riciclaggio, reimpiego e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; per individuare il foro la Corte di assise aveva valorizzato il reato di reimpiego contestato a un diverso imputato, relativo all’acquisto di un terreno in Battipaglia mediante atto notarile stipulato a Volla. Il Tribunale del riesame ha ritenuto invece che, ai fini del procedimento cautelare riguardante il solo capo 22 e un imputato diverso da quello cui era contestato il reato di reimpiego, la competenza dovesse restare alla Corte di assise di Salerno. Ha inoltre censurato la declaratoria di incompetenza della Corte di assise perché fondata, a suo avviso, su una nuova eccezione territoriale e sull’acquisizione di un atto difensivo in violazione dell’art. 21, comma 2, c.p.p. La Corte di cassazione ha esaminato se ricorressero i presupposti per decidere il conflitto tra giudici che avevano conosciuto della stessa regiudicanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il conflitto, ritenendolo insussistente, e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per quanto di competenza. Ha chiarito che il conflitto richiede un contrasto attuale tra giudici in ordine al medesimo fatto attribuito alla medesima persona, tale da determinare una stasi processuale; non può essere utilizzato per ottenere una decisione sulla competenza destinata a incidere sul successivo giudizio di cognizione. Nel caso concreto, il riesame riguardava il solo capo 22 ascritto all’imputato sottoposto alla misura, mentre la decisione della Corte di assise aveva individuato il foro anche in base a un diverso reato, contestato a un diverso imputato. La connessione tra reati e posizioni di imputati differenti non consente di estendere il conflitto cautelare alla cognizione su altri fatti. La Corte ha inoltre rilevato che il Tribunale del riesame non aveva prospettato una situazione di stasi relativa al provvedimento cautelare richiesto e che il decreto di sequestro conservava efficacia. Non vi è stata una decisione sulla responsabilità penale dell’imputato.
Norme richiamate
È, infatti, costante l'affermazione che limita l'ambito applicativo dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., ai casi di contrasto tra giudici da cui derivi una condizione di paralisi dell'attività processuale in dipendenza del dissenso insorto tra due organi giurisdizionali rispetto all'adozione di provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale.
Il conflitto è configurabile quando il dissenso sulla competenza tra giudici determina una paralisi processuale che impedisce l’adozione di provvedimenti necessari allo sviluppo del procedimento.
tanto che lo stesso Giudice per le indagini preliminari è abilitato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto "limitatamente al provvedimento richiestogli" secondo la previsione testuale dell'art. 22, comma 2, cod. proc. pen.
La valutazione del giudice per le indagini preliminari sulla competenza è circoscritta al provvedimento specificamente richiesto e non costituisce una determinazione generale sulla competenza per il futuro giudizio.
Sul punto, invero, va richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Rv. 281760), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di conflitti di competenza, l'obbligo per il giudice di immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sussiste esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che, contemporaneamente, prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.
La trasmissione degli atti alla Cassazione per la risoluzione del conflitto presuppone che più giudici prendano o rifiutino contemporaneamente di conoscere dello stesso fatto riferito alla stessa persona.
La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace.
La misura cautelare adottata tempestivamente dal giudice subentrato, entro il termine previsto dall’art. 27 c.p.p., conserva validità ed efficacia.
La disposizione è richiamata dal Tribunale del riesame nella censura relativa all’ammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale proposta davanti alla Corte di assise; la Cassazione non decide nel merito tale censura, poiché dichiara insussistente il conflitto.
È richiamato nell’esposizione del criterio utilizzato dal Tribunale del riesame per individuare la competenza territoriale in relazione al reato connesso più grave commesso per primo; la Corte di cassazione non risolve nel merito tale individuazione.
È menzionato quale criterio indicato dalla Corte di assise per la competenza della Procura di Napoli, ma la Cassazione non decide nel merito la questione.
Il reato di riciclaggio costituisce l’oggetto del capo 22 cui era riferito il sequestro, ma la decisione non affronta la configurabilità del reato.
Il reato di reimpiego è richiamato nel ricostruire il diverso fatto contestato a un altro imputato, valorizzato dalla Corte di assise per la competenza; la Cassazione esclude che tale connessione consenta di estendere il conflitto cautelare a un fatto attribuito a persona diversa.
Massime di principio
- Il conflitto di competenza presuppone un contrasto attuale tra giudici riguardante il medesimo fatto attribuito alla medesima persona e idoneo a determinare una stasi del procedimento; non serve a ottenere una pronuncia preventiva sulla competenza del futuro giudizio di cognizione.
- Il giudice del riesame cautelare conosce della questione di competenza nei limiti del provvedimento cautelare sottoposto al suo esame; il conflitto non può essere fondato su valutazioni relative a reati connessi contestati a imputati diversi.
- La connessione tra reati non consente, ai fini del conflitto, di assimilare procedimenti relativi a fatti attribuiti a persone differenti: il conflitto deve riguardare la stessa regiudicanda.
- La misura cautelare emessa tempestivamente dal giudice subentrato ai sensi dell’art. 27 c.p.p. resta valida ed efficace.
Come è indicizzato
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