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Sentenza

Sentenza del 20/07/2022 n. 3381 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella esattoriale - Notificazione - A mezzo pec - Legittimità - Sussiste - Fondamento - Certezza di giorno ed orario, di spedizione e consegna - Formati ammessi - Atto nativo digitale e copia informatica - Sono tali - Firma digitale - Formato - Tipo Cades o Pades - Necessità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della validità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC; contestazione se la notifica via PEC sia legittima, se possa essere effettuata allegando una copia informatica di cartella originariamente cartacea o solo atto nativo digitale, e se la copia informatica debba essere sottoscritta con firma digitale e in quale formato (CAdES o PAdES).

La decisione

Il giudice ha ritenuto legittima la notifica della cartella esattoriale via PEC ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR 602/73 (come modificato), con riferimento alle modalità del DPR 68/05. Sono ammessi sia gli atti nativi digitali sia le copie informatiche (copia per immagini di documento cartaceo). La copia informatica di una cartella originariamente cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale; se presente, la firma può essere di tipo CAdES o PAdES con estensioni .p7m e .pdf. La decisione si fonda sul fatto che la PEC, analogamente alla raccomandata con avviso di ricevimento, dà certezza di giorno e orario di spedizione e ricezione e dell'integrità del contenuto e degli allegati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notifica di atti tributari (cartelle di pagamento) via PEC è valida se inviata all'indirizzo risultante dagli elenchi legalmente previsti; la PEC stessa costituisce prova certa di data e ora di invio e ricezione.
  • Sia l'atto nativo digitale sia la copia informatica (riproduzione per immagini di documento cartaceo) possono essere legittimamente trasmessi come allegati alla PEC per la notifica.
  • La copia informatica di un documento originariamente cartaceo non richiede necessariamente la sottoscrizione con firma digitale per la validità della notifica; l'integrità e la certezza temporale sono garantite dalla ricevuta di consegna PEC.
  • Se si appone una firma digitale, sono considerati formati accettabili sia CAdES sia PAdES (estensioni .p7m e .pdf), ma la loro presenza non è condizione di efficacia della notifica via PEC.
  • In situazioni analoghe è consigliabile conservare e produrre le ricevute di trasmissione e consegna PEC (MIME proof, ricevute di accettazione e consegna) e verificare che l'indirizzo PEC del destinatario sia quello risultante dagli elenchi a norma di legge.

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