Sentenza del 20/07/2022 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRAP - Rimborsi chilometrici - Deducibilità per utilizzo veicolo altrui - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la deducibilità dei rimborsi chilometrici per l'anno 2013 erogati alla società xxxxx. L'Ufficio contestava l'assenza di titolo che legittimasse l'uso dell'autovettura intestata a terzi (la madre del sig. xxxxx), la mancata preventiva autorizzazione prevista dall'art.95 c.3 del DPR 917/86 per i collaboratori e la presunta anomalia dei chilometri percorsi; chiedeva inoltre il recupero a fini IRAP di un maggior valore della produzione determinato in base all'indeducibilità dei rimborsi e di altri costi non specificati.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia ritenendolo infondato. Ha confermato la deducibilità dei rimborsi chilometrici sulla base del principio secondo cui la deducibilità delle spese di utilizzo degli autoveicoli dipende esclusivamente dalla funzione strumentale rispetto all'attività d'impresa e non dalla proprietà o dal noleggio (richiamando Cass. sent. 04/01/2022 n.1). La Commissione ha inoltre ritenuto erroneo estendere regole proprie dell'IRES all'IRAP in violazione dell'art.5 del d.lgs. 446/1997 e ha quindi dichiarato nullo l'avviso di accertamento relativo ai rimborsi chilometrici (importo contestato circa € 7.574,00) e al maggior valore di produzione per IRAP (circa € 12.314,16), compensando le spese di giudizio. La sentenza di primo grado viene riformata soltanto nella parte decisa ultra petita e annullata per quegli aspetti non contenuti nell'avviso.
Norme richiamate
DPR 917/1986 (TUIR) art.95 comma 3
L'Ufficio ha richiamato la norma che al comma 3 prevede per i collaboratori l'uso di un autoveicolo di proprietà o noleggiato preventivamente autorizzato; tuttavia il giudice ha ritenuto che tale requisito formale non escluda la deducibilità quando sia provata la funzione strumentale del mezzo rispetto all'attività.
Richiamato congiuntamente all'art.95 per affermare che la deducibilità delle spese d'uso auto va valutata con riferimento alla inerente funzione strumentale rispetto all'impresa.
Stabilisce l'autonomia della base imponibile IRAP rispetto alle discipline IRES; la Commissione ha ritenuto illegittimo che l'Ufficio abbia esteso disconoscimenti tipici dell'IRES alla determinazione IRAP.
Cass. sent. 04/01/2022 n.1 (giurisprudenza)
Principio interpretativo secondo cui la deducibilità delle spese per utilizzo autoveicoli è collegata esclusivamente alla funzione strumentale degli stessi rispetto all'attività d'impresa, senza limiti derivanti dalla proprietà o dal noleggio; combinato disposto artt.164 e 95 TUIR.
Massime di principio
- La deducibilità delle spese per l'uso di autoveicoli va valutata primariamente in base all'inerenza e alla funzione strumentale rispetto all'attività d'impresa: la proprietà del veicolo non è condizione necessaria per la deduzione.
- Per i mezzi intestati a terzi è opportuno documentare la disponibilità e l'uso per finalità aziendali (registro viaggi, autocertificazioni, documenti di manutenzione, fatture/riedocazioni), ma l'assenza di un titolo formale (es. contratto di noleggio) non invalida automaticamente la deducibilità se la funzione strumentale risulta provata.
- Anomalie numeriche (chilometraggi elevati) non bastano da sole a escludere l'inerenza se esiste una spiegazione coerente con l'attività svolta; però maggiore è la anomalia, maggiore è l'onere probatorio del contribuente.
- Non è corretto trasporre automaticamente regole IRES nella determinazione dell'IRAP: la disciplina dell'IRAP è autonoma e occorre attenersi all'art.5 d.lgs.446/1997.
- Gli atti dell'Amministrazione devono restare nei limiti dell'avviso di accertamento; decisioni ultra petita possono comportare riforma o annullamento delle determinazioni non contestate.
- Per ridurre il rischio di disconoscimenti fiscali è consigliabile: tenere registrazioni dettagliate dei trasferimenti, formalizzare l'autorizzazione all'uso di veicoli di terzi quando possibile e predisporre documentazione che colleghi chiaramente i viaggi all'attività aziendale.
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