Sentenza del 20/07/2022 n. 22675 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica fiscale relativa ai periodi 2003-2007 per omessi versamenti di imposte sulle accise e omessa presentazione della dichiarazione di consumo di energia elettrica per l'anno 2006 (termine 20/02/2007, dichiarazione presentata il 21/05/2007) nonché omessi/ritardati versamenti di acconti (agosto 2007 e addizionale provinciale giu-lug-ago 2007). La società lamentava che esistevano crediti d'imposta in altre sedi, superiori ai debiti, e chiedeva la compensazione tra posizioni; l'Ufficio aveva comunque emesso avvisi di pagamento e sanzioni. Il giudizio sulla provincia di Verona era stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere dopo autorizzazione alla compensazione, ma l'Amministrazione ha comunque contestato l'omessa dichiarazione e i mancati versamenti. I giudici di merito hanno rigettato le impugnazioni; la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, carenza di motivazione, errata applicazione dell'art. 59 TUA (assenza di elemento soggettivo/dolo), effetto estintivo della compensazione sulle sanzioni, e inesattezza nell'applicazione delle norme sanzionatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: la tardiva presentazione della dichiarazione equivale a omissione rispetto al termine di legge; l'esistenza di crediti in altre sedi non esclude l'omesso versamento per la sede di Verona e non impedisce l'accertamento della violazione; la compensazione, anche se successivamente autorizzata e capace di estinguere il debito, è fatto successivo che non cancella il fatto storico dell'omissione e non impedisce l'applicazione delle sanzioni. La Corte ha confermato che l'art. 59 TUA sanziona l'omissione/incompletezza della dichiarazione e richiede per la sanzione solo una condotta cosciente e volontaria (presunzione di colpa) senza necessità di dimostrare dolo; inoltre ha affermato la natura risarcitoria dell'indennità di mora prevista dall'art. 3 TUA, comma 4, e la sua cumulabilità con la sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. 471/1997 art.13. La Corte ha compensato le spese.
Norme richiamate
art. 59 Testo Unico Accise (TUA)
art. 59 TUA: sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa per omissione o incompletezza delle dichiarazioni di cui all'art. 53 e 55, nonché per registrazioni e documenti non tenuti o non presentati
La norma sanziona l'omissione o l'incompletezza della dichiarazione relativa alle accise; ai fini della sanzione è sufficiente una condotta cosciente e volontaria (presunzione di colpa), non richiedendosi la prova del dolo di evasione.
art. 3 TUA, comma 4
art. 3 TUA, comma 4: in caso di ritardato pagamento è dovuta, oltre agli interessi, l'indennità di mora
L'indennità di mora ha natura risarcitoria (ristoro del danno per il ritardo) e, secondo la Cassazione, è cumulabile con la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 471/1997 art.13.
D.Lgs. 471/1997, art. 13
art. 13 D.Lgs. 471/1997: sanzioni per il ritardato od omesso versamento di tributi
Applicabile anche al settore delle accise per irrogare la sanzione amministrativa; la sanzione è compatibile e cumulabile con l'indennità di mora prevista dal TUA.
D.Lgs. 472/1997, art. 5
art. 5 D.Lgs. 472/1997: presunzione di colpa nelle sanzioni tributarie
Per l'affermazione della responsabilità amministrativa è sufficiente la condotta cosciente e volontaria del contribuente senza bisogno di provare dolo o intento evasivo; la norma instaura una presunzione di colpa.
art. 79 e art. 86 Testo Unico Doganale (TULD)
richiamati nella sentenza per l'interpretazione dei meccanismi di interesse per pagamento differito e per il ritardato pagamento
I richiami al TULD servono a spiegare la funzione e il calcolo degli interessi e dell'indennità di mora cui fa riferimento l'art. 3 TUA: l'indennità è vista come ristoro aggiuntivo correlato al mancato o ritardato differimento.
Legge 212/2000, art. 8, comma 1
art. 8 comma 1 L. 212/2000: principio di trasparenza e disciplina della materia tributaria (richiamata nella sentenza con riferimento alla transitorietà delle disposizioni sulla compensazione)
Ha lasciato ferme in via transitoria le disposizioni vigenti sulla compensazione, rimandando a regolamenti l'estensione dell'istituto, non incidendo sulla regola che la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p.c. (richiamo di precedenti decisioni della Corte)
Consente al giudice di richiamare e condividere massime giurisprudenziali già espresse in pronunce precedenti; la Corte ha fatto espresso richiamo a una precedente sentenza (31/07/2020 n.16463) che affrontava le medesime questioni.
Massime di principio
- La presentazione tardiva di una dichiarazione tributaria oltre il termine previsto equivale a omissione rispetto alla scadenza di legge e può giustificare l'applicazione di sanzioni anche se la dichiarazione è stata poi presentata.
- L'esistenza di crediti d'imposta in altre sedi non annulla l'obbligo di versamento nei termini per ciascuna sede: la possibilità di compensazione, anche se poi autorizzata, è un fatto successivo che estingue il debito ma non cancella il fatto storico dell'omissione.
- Ai fini delle sanzioni amministrative tributarie (D.Lgs. 471/1997 e art.59 TUA) è sufficiente la dimostrazione di una condotta cosciente e volontaria; non è necessario che l'Amministrazione provi il dolo di evasione.
- L'indennità di mora prevista per le accise ha natura risarcitoria e può essere cumulata con la sanzione amministrativa prevista per il ritardato o omesso versamento.
- In presenza di rilevanti incongruenze contabili e di omessi versamenti pluriennali, i comportamenti possono essere qualificati come gravi inadempienze gestionali e giustificare l'irrogazione delle sanzioni.
- La compensazione delle posizioni debitorie/creditorie va gestita secondo le norme esistenti e non ha efficacia retroattiva nel cancellare il vizio di un inadempimento alla scadenza: la sua autorizzazione non impedisce le conseguenze sanzionatorie per gli omessi adempimenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 lug 2022Sentenza del 20/07/2022 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 20 lug 2022Sentenza del 20/07/2022 n. 627 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 20 lug 2022Sentenza del 20/07/2022 n. 904 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 lug 2022Sentenza del 20/07/2022 n. 1769 - Comm. Trib. Prov. Messina
- Sentenza · 20 lug 2022Sentenza del 20/07/2022 n. 3381 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 20 lug 2022Sentenza del 20/07/2022 n. 22676 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →