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Sentenza

Sentenza del 20/07/2022 n. 22675 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Verifica fiscale relativa ai periodi 2003-2007 per omessi versamenti di imposte sulle accise e omessa presentazione della dichiarazione di consumo di energia elettrica per l'anno 2006 (termine 20/02/2007, dichiarazione presentata il 21/05/2007) nonché omessi/ritardati versamenti di acconti (agosto 2007 e addizionale provinciale giu-lug-ago 2007). La società lamentava che esistevano crediti d'imposta in altre sedi, superiori ai debiti, e chiedeva la compensazione tra posizioni; l'Ufficio aveva comunque emesso avvisi di pagamento e sanzioni. Il giudizio sulla provincia di Verona era stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere dopo autorizzazione alla compensazione, ma l'Amministrazione ha comunque contestato l'omessa dichiarazione e i mancati versamenti. I giudici di merito hanno rigettato le impugnazioni; la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, carenza di motivazione, errata applicazione dell'art. 59 TUA (assenza di elemento soggettivo/dolo), effetto estintivo della compensazione sulle sanzioni, e inesattezza nell'applicazione delle norme sanzionatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: la tardiva presentazione della dichiarazione equivale a omissione rispetto al termine di legge; l'esistenza di crediti in altre sedi non esclude l'omesso versamento per la sede di Verona e non impedisce l'accertamento della violazione; la compensazione, anche se successivamente autorizzata e capace di estinguere il debito, è fatto successivo che non cancella il fatto storico dell'omissione e non impedisce l'applicazione delle sanzioni. La Corte ha confermato che l'art. 59 TUA sanziona l'omissione/incompletezza della dichiarazione e richiede per la sanzione solo una condotta cosciente e volontaria (presunzione di colpa) senza necessità di dimostrare dolo; inoltre ha affermato la natura risarcitoria dell'indennità di mora prevista dall'art. 3 TUA, comma 4, e la sua cumulabilità con la sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. 471/1997 art.13. La Corte ha compensato le spese.

Norme richiamate

  • art. 59 Testo Unico Accise (TUA)

    art. 59 TUA: sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa per omissione o incompletezza delle dichiarazioni di cui all'art. 53 e 55, nonché per registrazioni e documenti non tenuti o non presentati

    La norma sanziona l'omissione o l'incompletezza della dichiarazione relativa alle accise; ai fini della sanzione è sufficiente una condotta cosciente e volontaria (presunzione di colpa), non richiedendosi la prova del dolo di evasione.

  • art. 3 TUA, comma 4

    art. 3 TUA, comma 4: in caso di ritardato pagamento è dovuta, oltre agli interessi, l'indennità di mora

    L'indennità di mora ha natura risarcitoria (ristoro del danno per il ritardo) e, secondo la Cassazione, è cumulabile con la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 471/1997 art.13.

  • D.Lgs. 471/1997, art. 13

    art. 13 D.Lgs. 471/1997: sanzioni per il ritardato od omesso versamento di tributi

    Applicabile anche al settore delle accise per irrogare la sanzione amministrativa; la sanzione è compatibile e cumulabile con l'indennità di mora prevista dal TUA.

  • D.Lgs. 472/1997, art. 5

    art. 5 D.Lgs. 472/1997: presunzione di colpa nelle sanzioni tributarie

    Per l'affermazione della responsabilità amministrativa è sufficiente la condotta cosciente e volontaria del contribuente senza bisogno di provare dolo o intento evasivo; la norma instaura una presunzione di colpa.

  • art. 79 e art. 86 Testo Unico Doganale (TULD)

    richiamati nella sentenza per l'interpretazione dei meccanismi di interesse per pagamento differito e per il ritardato pagamento

    I richiami al TULD servono a spiegare la funzione e il calcolo degli interessi e dell'indennità di mora cui fa riferimento l'art. 3 TUA: l'indennità è vista come ristoro aggiuntivo correlato al mancato o ritardato differimento.

  • Legge 212/2000, art. 8, comma 1

    art. 8 comma 1 L. 212/2000: principio di trasparenza e disciplina della materia tributaria (richiamata nella sentenza con riferimento alla transitorietà delle disposizioni sulla compensazione)

    Ha lasciato ferme in via transitoria le disposizioni vigenti sulla compensazione, rimandando a regolamenti l'estensione dell'istituto, non incidendo sulla regola che la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    art. 118 disp. att. c.p.c. (richiamo di precedenti decisioni della Corte)

    Consente al giudice di richiamare e condividere massime giurisprudenziali già espresse in pronunce precedenti; la Corte ha fatto espresso richiamo a una precedente sentenza (31/07/2020 n.16463) che affrontava le medesime questioni.

Massime di principio

  • La presentazione tardiva di una dichiarazione tributaria oltre il termine previsto equivale a omissione rispetto alla scadenza di legge e può giustificare l'applicazione di sanzioni anche se la dichiarazione è stata poi presentata.
  • L'esistenza di crediti d'imposta in altre sedi non annulla l'obbligo di versamento nei termini per ciascuna sede: la possibilità di compensazione, anche se poi autorizzata, è un fatto successivo che estingue il debito ma non cancella il fatto storico dell'omissione.
  • Ai fini delle sanzioni amministrative tributarie (D.Lgs. 471/1997 e art.59 TUA) è sufficiente la dimostrazione di una condotta cosciente e volontaria; non è necessario che l'Amministrazione provi il dolo di evasione.
  • L'indennità di mora prevista per le accise ha natura risarcitoria e può essere cumulata con la sanzione amministrativa prevista per il ritardato o omesso versamento.
  • In presenza di rilevanti incongruenze contabili e di omessi versamenti pluriennali, i comportamenti possono essere qualificati come gravi inadempienze gestionali e giustificare l'irrogazione delle sanzioni.
  • La compensazione delle posizioni debitorie/creditorie va gestita secondo le norme esistenti e non ha efficacia retroattiva nel cancellare il vizio di un inadempimento alla scadenza: la sua autorizzazione non impedisce le conseguenze sanzionatorie per gli omessi adempimenti.

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