Sentenza del 20/07/2022 n. 904 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha contestato che la società XX srl non ha dichiarato parte di un indennizzo ottenuto per uso illecito del marchio (totale indennizzo 9.721.660 euro) trattenendo solo 3.759.753 euro e attribuendo alla capogruppo estera YY la restante quota tramite un accordo di 'success fee'. L'Ufficio ha ritenuto che la differenza di 7.116.040 euro (indennizzo meno spese legali 2.605.620 euro) costituisse sopravvenienza attiva rilevante ai fini IRAP, e ha disconosciuto l'attribuzione alla capogruppo per carenza di sostanza economica e intento elusivo; ha quindi rettificato la base imponibile IRAP e irrogato maggiore imposta e sanzione.
La decisione
Il tribunale d'appello ha rigettato l'appello di XX srl confermando la sentenza di primo grado: l'indennizzo per uso illecito del marchio è stato qualificato quale componente di reddito rilevante ai fini IRAP (art. 5, comma 4, d.lgs. 446/1997) in quanto sostitutivo/integrativo del reddito. È stato altresì disconosciuto il trasferimento di parte dell'indennizzo alla capogruppo estera per mancanza di documentazione, sproporzione economica, cambiamenti ingiustificati della percentuale di success fee e assenza di valide ragioni economiche, ritenendo la fattispecie viziata da intento elusivo. Anche la doglianza sulle sanzioni è stata respinta (in parte per inammissibilità per carenza di specificità dell'impugnazione). Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Art. 118 disposizioni di attuazione del c.p.c. (richiamo processuale)
Utilizzato per motivare il rinvio integrale agli atti processuali e per la sinteticità della decisione; non incide sul merito fiscale della controversia.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (richiamo processuale)
Richiamo formale per limitare l'istruttoria riportando integrale riferimento agli atti citati.
OIC n.29 (principio contabile)
"l'attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria... Non sono da considerarsi eventi od operazioni straordinarie la definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti all'attività ordinaria della società"
La Corte ha condiviso l'Agenzia nel ritenere che la tutela e lo sfruttamento del marchio rientrano nell'attività ordinaria dell'impresa; pertanto l'indennizzo ha funzione sostitutiva o integrativa del reddito e non è neutro ai fini IRAP.
Art. 85 TUIR
Richiamato nel senso che i ricavi derivanti dallo sfruttamento del marchio costituiscono componenti di reddito d'impresa e concorrono alla determinazione della base imponibile.
Art. 5, comma 4, d.lgs. 446/1997
Applicato per affermare che le sopravvenienze attive con funzione sostitutiva o integrativa del reddito sono rilevanti ai fini IRAP; pertanto l'indennizzo è assoggettato a IRAP.
Art. 53 d.lgs. 546/1972
Invocato per dichiarare inammissibile la censura sulle sanzioni quando l'impugnazione non indica i motivi specifici dell'impugnazione, come richiesto dalla norma procedurale.
Art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in presenza di una controversia interpretativa di norma legislativa.
Massime di principio
- Indennizzi per uso illecito di un marchio, specie se sostitutivi o integrativi del reddito, tendono a essere qualificati come componenti positivi di reddito rilevanti ai fini IRAP e vanno quindi dichiarati, anche se contabilizzati come proventi straordinari.
- Attribuzioni di quote di indennizzi a una capogruppo estera possono essere disconosciute fiscalmente quando manca sostanza economica: assenza di accordi scritti, sproporzione tra compenso attribuito e spese effettive, variazioni temporali e percentuali non giustificate del compenso e mancanza di motivazioni economiche plausibili sono elementi indiziari forti di intento elusivo.
- Per difendere validamente lo scorporo di reddito verso una società del gruppo (soprattutto in Paesi a fiscalità privilegiata) è fondamentale produrre documentazione contrattuale scritta, analisi economiche e giustificazioni di mercato (arm's length), nonché evidenze documentali antecedenti e coerenti con l'operazione.
- La qualificazione contabile (es. classificare l'indennizzo come 'straordinario') non è decisiva: conta la natura economica dell'evento e la sua pertinenza all'attività ordinaria dell'impresa secondo i principi contabili e la normativa fiscale.
- Gli atti di adesione/definizione fiscale (es. adesione a una contestazione IRES) possono essere utilizzati dall'Amministrazione come elemento indiziario della inefficacia di accordi interni, ma il giudizio fiscale resta autonomo rispetto al penale (principio del doppio binario).
- In sede processuale tributaria le doglianze sulle sanzioni possono essere dichiarate inammissibili se l'appello non indica motivi specifici; va osservata la correttezza formale dell'impugnazione.
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