Sentenza del 20/07/2022 n. 1769 - Comm. Trib. Prov. Messina
Accertamento parziale - rettifica dichiarazioni - reddito lavoro autonomo - procedura automatizzata sulla base di incrocio di dati - legittimità- dichiarazione di compensi professionali fatturati ma non incassati - esclusione - principio di cassa- obbligatorietà
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di un accertamento parziale basato su procedura automatizzata (incrocio dati) che ha rettificato la dichiarazione dei redditi del contribuente: il contribuente sosteneva che i compensi professionali fatturati non erano stati incassati e quindi non dovevano concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo; l'Amministrazione ha invece rideterminato l'imponibile sulla base dei dati forniti dai sostituti d'imposta e delle ritenute operate
La decisione
la Corte ha ritenuto legittima la procedura automatizzata di emissione degli accertamenti e la rideterminazione degli imponibili sulla base dell'incrocio dei dati e del riscontro con la dichiarazione del contribuente. Sono state riconosciute le ritenute operate dai sostituti d'imposta (ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973) e l'Agenzia è legittimata a rettificare la dichiarazione individuando l'imponibile in base ai dati forniti dai sostituti, dato che per i redditi di lavoro autonomo si applica obbligatoriamente il principio di cassa ai sensi dell'art. 54 TUIR: se il compenso risulta effettivamente percepito (anche indirettamente dimostrato dalle ritenute), va incluso nel reddito; viceversa, l'eventuale non incasso deve essere provato dal contribuente
Norme richiamate
art. 54 TUIR
stabilisce il principio di cassa per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo: rileva il momento dell'effettiva percezione del compenso; la norma è interpretata come obbligatoria per tali redditi, quindi solo i compensi incassati concorrono al reddito, salvo prova contraria
art. 54 d.P.R. 633/1972
citato come riferimento normativo nella disciplina IVA collegata alla fatturazione e all'annotazione delle operazioni; nel contesto è utilizzato come riferimento alle regole formali connesse alle operazioni fatturate
art. 41-bis d.P.R. 600/1973
consente l'utilizzo dei dati forniti dai sostituti d'imposta e l'emissione automatizzata di accertamenti basati sull'incrocio di tali informazioni; la norma è interpretata come base legale per riconoscere le ritenute operate dai sostituti e per fondare rettifiche d'ufficio quando le evidenze incrociate contraddicono la dichiarazione del contribuente
Cass. 8626/2011
giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui le rettifiche fondate su elementi di fatto emersi dall'incrocio di dati e dalle ritenute operate dai sostituti possono essere legittime; conferma la possibile legittimazione delle rettifiche d'ufficio in presenza di riscontri documentali
Massime di principio
- Le procedure automatizzate basate sull'incrocio dei dati e sulle informazioni fornite dai sostituti d'imposta sono legittime e possono fondare accertamenti e rettifiche d'ufficio.
- Per i redditi di lavoro autonomo si applica il principio di cassa: sono imponibili i compensi effettivamente percepiti; tuttavia, se esistono elementi oggettivi (es. ritenute operate dal sostituto, registrazioni contabili e pagamenti) che attestano l'effettivo incasso, l'Amministrazione può includerli nel reddito.
- Il contribuente che afferma di non avere incassato compensi deve fornire prove adeguate del mancato incasso (es. assenza di accrediti bancari, documentazione di insolvenza del debitore, storni/note di credito, accordi di non pagamento). In mancanza di tali prove, l'accertamento basato sui dati incrociati regge.
- Le ritenute operate dai sostituti costituiscono presunzione rilevante di effettivo pagamento e sono riconosciute dall'Amministrazione; contestare la ricostruzione amministrativa richiede elementi contrari documentali e specifici.
- In caso di contestazione di un accertamento automatizzato, è importante documentare tempestivamente e in modo dettagliato il mancato incasso e verificare la corrispondenza dei dati (bonifici, registrazioni, cedenti) forniti dall'Amministrazione.
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