Sentenza del 20/07/2022 n. 22676 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava il tardivo versamento delle accise su olii lubrificanti effettuato il 31 dicembre 2007 anziché il 27 dicembre, richiedendo indennità di mora, interessi e la sanzione amministrativa. In primo grado e in grado d'appello tributario la contribuente ottenne l'annullamento della contestazione sulla base della presunta incertezza normativa circa il termine di pagamento e della non cumulabilità tra indennità di mora e sanzione. In Cassazione l'Agenzia deduceva (i) che non sussisteva incertezza normativa sul termine di versamento per le scadenze decadenti a dicembre e (ii) che l'indennità di mora prevista dal TUA è cumulabile con la sanzione di cui al D.Lgs. 471/1997 art.13.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo infondato il giudizio di incertezza normativa: la lettura combinata del TUA (D.Lgs. n.504/1995 art.26 comma 8 e art.3 comma 4) e della L. n.388/2000 art.28 comma 6 stabilisce che, in assenza di diverso decreto ministeriale, la scadenza per i versamenti le cui scadenze ricadono il 31 dicembre è il 27 dicembre. Ha inoltre affermato che l'indennità di mora dell'art.3 comma 4 del TUA ha natura risarcitoria (di ristoro del danno da ritardato versamento) e quindi è cumulabile con la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. n.471/1997 art.13. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è rigettato. Spese compensate integralmente.
Norme richiamate
L. n. 388 del 2000, art. 28, comma 6
per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese
Stabilisce che, per i tributi nel TUA, le scadenze ricadenti il 31 dicembre devono essere anticipate al 27 dicembre; interpretata come norma che fissa il termine specifico in assenza di decreto ministeriale diverso.
D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 3, comma 4
Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1 al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente
Determinante per fissare la scadenza: il comma stabilisce termini ordinari (16 del mese successivo) e una specifica regola per le immissioni di dicembre (termine il 27 dello stesso mese); la Corte ha interpretato questa disposizione unitamente alla L. 388/2000 come imponendo il termine del 27 dicembre per i versamenti.
D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 26, comma 8
il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente
Fissa la regola generale dei versamenti mensili in acconto; letta congiuntamente alle specifiche norme di dicembre per determinare la scadenza in questione.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Prevede la sanzione amministrativa per il ritardato pagamento di tributi; la Corte ha ritenuto che tale sanzione sia compatibile e cumulabile con l'indennità di mora prevista dal TUA.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7
Norma richiamata nell'impugnazione (con riguardo ai criteri di commisurazione e applicazione delle sanzioni); la Corte ha ritenuto infondata la circostanza di incertezza dedotta in relazione alla determinazione del termine e all'applicazione delle sanzioni.
L. n. 212 del 2000, art. 10
Norma di carattere processuale/garantista richiamata dall'appellante per contestare la valutazione di incertezza normativa; la Cassazione non ha accolto l'argomento di incertezza.
TULD (Testo Unico Doganale), art. 79 e art. 86
Richiamati ai fini interpretativi: art.79 disciplina il tasso per il pagamento differito dei diritti doganali (meccanismo di calcolo del 'costo' del differimento), art.86 prevede interessi per il ritardato pagamento maggiorati di quattro punti. La Corte ha utilizzato il parallelo doganale per confermare la funzione risarcitoria dell'indennità di mora e la logica della cumulabilità.
D.L. n. 209 del 2002, art. 3 (conv. L. n. 265 del 2002)
Modifica il TUA art.3; citato per la formula normativa che fissa i termini e rinvia al decreto ministeriale, ma conferma la specificità della disciplina relativa a dicembre.
D.L. n. 34 del 2020, art. 131
Intervento recente che, richiamando indennità e sanzioni per i versamenti agevolati durante emergenza COVID, è stato usato come elemento confermativo della distinzione e della cumulabilità tra indennità di mora e sanzioni.
R.D.L. 6 novembre 1930, n. 1465, art. 4
Richiamato storicamente per mostrare la continuità terminologica e funzionale dell'istituto dell'indennità di mora nel tempo, a sostegno della tesi della sua natura risarcitoria.
Massime di principio
- Per le accise, se la scadenza ricade il 31 dicembre, il termine per il versamento è il 27 dicembre in assenza di un decreto ministeriale che disponga diversamente; il contribuente deve verificare l'eventuale esistenza di provvedimenti ministeriali che possano ampliare o differire il termine.
- L'indennità di mora prevista dal TUA (art.3, comma 4) ha natura risarcitoria e non sanzionatoria; ciò non esclude la possibilità di irrogare contestualmente la sanzione amministrativa (D.Lgs. 471/1997 art.13): i due istituti sono cumulabili.
- Quando la giurisprudenza è divisa su questioni di interpretazione normativa, il contribuente non può automaticamente invocare incertezza come causa di insussistenza dell'obbligo: occorre dimostrare un'afflizione sostanziale e ragionevole di ambiguità normativa esistente al tempo del fatto.
- In caso di ritardato versamento delle accise è possibile che vengano richiesti: (a) le somme a debito, (b) l'indennità di mora (natura risarcitoria) e (c) la sanzione amministrativa; il contribuente dovrebbe valutare rimedi e, se del caso, proporre impugnazione concentrando le censure sull'esistenza di atti normativi modificativi o su vizi procedurali.
- Prima di assumere comportamenti di rischio su scadenze particolari (es. fine anno), è prudente consultare i decreti ministeriali attuativi e la giurisprudenza consolidata per valutare il rischio di contestazioni e la possibilità di misure alternative (rateazione, istanze amministrative).
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