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Sentenza

Sentenza del 20/07/2022 n. 627 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento induttivo - dichiarazione presentata con 1 euro - dichiarazione omessa - inammissibilità dichiarazione integrativa - comunicazione IVA non sostituisce la dichiarazione annuale sui redditi -inapplicabilità delle sanzioni - autore mediato

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva presentato per il 2012 una dichiarazione dei redditi con ricavi pari a 1 euro e per il 2013 nessuna dichiarazione, pur avendo ricevuto bonifici riconducibili all'attività (19.640 euro nel 2012 e 23.688 euro nel 2013). Era stata presentata solo la comunicazione IVA per il 2012. L'Ufficio aveva dichiarato nulla la dichiarazione 2012 (termini scaduti), escluso che la comunicazione IVA possa sostituirla, e aveva determinato il reddito in via induttiva. Il contribuente addebitava gli errori alla propria commercialista, denuncia penale e querela erano state presentate contro la professionista. In primo grado la CTP aveva confermato l'accertamento ma aveva annullato le sanzioni ritenendo il contribuente incolpevole.

La decisione

La Commissione tributaria d'appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado: ha confermato che la dichiarazione con ricavi pari a 1 euro per il 2012 è da considerarsi dichiarazione omessa (la dichiarazione integrativa non può sostituire una dichiarazione originariamente omessa) e che la comunicazione IVA non sostituisce la dichiarazione dei redditi. Ha ammesso la determinazione induttiva del reddito, ritendendo comunque più adeguata la proposta dell'Ufficio in sede di tentativo conciliativo sul prezzo della manodopera, fissando il reddito d'impresa in 36.499,00 euro per il 2012 e 40.828,00 euro per il 2013. Ha riconosciuto la detraibilità di spese personali provate (spese mediche e assicurative) in presenza di reddito determinato ex novo, ma ha escluso il riconoscimento di costi relativi all'attività non contabilizzati regolarmente. Ha confermato l'inapplicabilità delle sanzioni al contribuente: la responsabilità è stata ritenuta gravare sulla commercialista ed è stata esclusa la culpa in vigilando del contribuente, anche alla luce della querela presentata. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • art. 39, d.P.R. 600/73

    Riferimento alla disciplina degli obblighi dichiarativi e alla valutazione dell'assenza o nullità della dichiarazione; utilizzata per sostenere che la presentazione di una comunicazione IVA non equivale all'adempimento dell'obbligo dichiarativo ai fini reddituali.

  • art. 41, d.P.R. 600/73

    Richiamato in relazione alle modalità di accertamento e alla possibilità di determinare il reddito in via induttiva quando la dichiarazione è nulla o omessa.

  • art. 10, D.lgs. 472/97

    Richiesto in tema di responsabilità e sanzioni amministrative: la Commissione ne ricava che le sanzioni possono gravare sul professionista che ha materialmente predisposto e presentato le dichiarazioni, ove non provata la culpa in vigilando del contribuente.

Massime di principio

  • Una dichiarazione dei redditi contenente ricavi simbolici (es. 1 euro) è considerata, ai fini dell'accertamento, omessa se non rappresenta la reale consistenza economica dell'attività.
  • La comunicazione annuale IVA non sostituisce la dichiarazione dei redditi e non adempie l'obbligo dichiarativo ai fini IRPEF/IRES.
  • La dichiarazione integrativa serve a correggere o integrare un reddito già dichiarato; non può sostituire una dichiarazione originariamente omessa.
  • In assenza di dati attendibili forniti dal contribuente, l'Amministrazione può determinare il reddito in via induttiva utilizzando elementi congrui (es. prezzo della manodopera e montante orario) e, in sede conciliativa, può essere considerato un valore intermedio proposto dall'Ufficio.
  • Quando il reddito è determinato ex novo dall'Ufficio, il contribuente può ottenere il riconoscimento di spese personali provate (es. spese mediche e assicurative), ma non di costi inerenti non documentati o non contabilizzati regolarmente.
  • Le sanzioni amministrative non sono automaticamente applicabili al contribuente se l'errore è riconducibile al professionista incaricato e non è dimostrata la culpa in vigilando del contribuente; è rilevante la presenza di azioni (es. querela) e la mancanza di prova di collusione.
  • Per difendersi in situazioni analoghe è importante conservare prove della delega al professionista, della mancanza di istruzioni o autorizzazioni a dichiarazioni inesatte, e documentazione che attesti le spese effettivamente sostenute.

Testo integrale

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