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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01415/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso possessorio ex art. 703 c.p.c. con cui i proprietari di un fondo rustico e del fabbricato rurale accessibile da un tratturo hanno lamentato molestie e spoglio del passaggio da parte dei proprietari del fondo vicino. I resistenti al possesso avrebbero dapprima rimosso il calcestruzzo che copriva il viottolo e poi collocato un ostacolo all’inizio del passaggio per impedirne l’uso. I ricorrenti avevano sostenuto di aver sempre esercitato il possesso del viottolo, anche con mezzi agricoli e auto, e che il tratto era l’unica via di accesso al loro fondo. I convenuti avevano eccepito, tra l’altro, la tardività dell’azione possessoria, sostenendo che il primo atto di spoglio risalisse al 2011 e che quindi fosse decorso il termine annuale. In primo grado la domanda possessorio-interdittale fu accolta; il reclamo fu respinto; in seguito, nella fase di merito, il Tribunale confermò la tutela possessoria e ritenne tardiva l’eccezione di decadenza. In appello, i soccombenti insistettero sulla decadenza annuale e sulla necessità di ammettere le prove testimoniali e documentali offerte per dimostrare che il primo spoglio era anteriore, mentre i possessori replicarono che le istanze istruttorie erano state correttamente non ammesse o non riproposte in modo specifico. Nel ricorso per cassazione i convenuti formularono cinque motivi: omessa pronuncia sui motivi di impugnazione e sulle richieste istruttorie; violazione delle norme su riproposizione delle istanze in appello, onere della prova e termine annuale dell’azione possessoria; motivazione apparente o contraddittoria della sentenza d’appello; omesso esame di fatti decisivi, in particolare sulla data del primo spoglio e sulla persistente utilizzazione del passaggio; nonché censura sulla qualificazione dell’intervento della comproprietaria del passaggio. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie per asserita genericità, poiché in appello, in mancanza di una motivazione del rigetto di primo grado, era sufficiente riproporre le richieste non esaminate; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Bari e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il punto decisivo è stato l’errore della Corte territoriale nel ritenere inammissibili le istanze istruttorie riproposte in appello: poiché il loro mancato esame in primo grado derivava dall’assorbimento conseguente alla decisione sulla tardività dell’eccezione di decadenza, l’appellante non aveva l’onere di una trascrizione analitica, ma solo di riproporre le richieste non accolte. La Corte di rinvio dovrà dunque valutare l’ammissibilità e la rilevanza delle prove ai fini della questione della tempestività dell’azione possessoria e delle altre questioni assorbite.

Norme richiamate

  • art. 703 c.p.c.

    Norma processuale che regola il ricorso per la tutela possessoria; il giudizio nasce da un ricorso ex art. 703 c.p.c. in materia di reintegrazione/spoglio.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il vizio di omessa pronuncia per censurare la mancata considerazione, da parte del giudice di appello, delle istanze istruttorie e dei motivi di gravame rilevanti.

  • art. 342 c.p.c.

    In appello è richiesta la specificità del motivo di impugnazione, non una particolare autosufficienza delle richieste istruttorie; la specificità grava sul motivo di appello, non sull’istanza riproposta.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande, eccezioni e richieste non accolte o non esaminate devono essere espressamente riproposte in appello; per le istanze istruttorie non esaminate è sufficiente la riproposizione, non necessariamente una nuova articolazione analitica.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dai ricorrenti per sostenere che alcuni fatti decisivi risultavano ammessi o non contestati; la Corte non decide il punto perché assorbe la censura.

  • art. 1168 c.c.

    È la norma sulla reintegrazione nel possesso richiamata per la questione del termine annuale e della tempestività dell’azione possessorio-reintegratoria.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla tempestività dell’azione e sulla data dello spoglio; la Corte non entra nel merito per effetto dell’accoglimento del primo motivo.

  • art. 152 c.p.c.

    È evocato nei motivi di ricorso in relazione alle preclusioni e alla disciplina processuale del procedimento, ma non viene oggetto di autonoma decisione nel merito.

  • art. 167 c.p.c.

    È richiamato per contestare il regime di proposizione delle eccezioni nella fase di merito del procedimento possessorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente o perplessa.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in tema di requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 96 c.p.c.

    È menzionato nella ricostruzione dei motivi d’appello per la condanna alle spese aggravate; la Corte di cassazione non affronta la questione nel merito.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le richieste istruttorie di acquisizione documentale non accolte.

  • art. 213 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le richieste istruttorie di acquisizione documentale non accolte.

  • art. 268 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l’interventore volontario autonomo può proporre domande nuove nei limiti temporali consentiti e che la sua attività assertiva non è soggetta alle stesse preclusioni delle parti originarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, quando il rigetto di una richiesta istruttoria in primo grado non sia stato sorretto da una specifica motivazione, l’appellante che censuri quella decisione non è tenuto a una nuova e analitica trascrizione della prova: è sufficiente la riproposizione della richiesta non esaminata, restando centrale la specificità del motivo di gravame e non della singola istanza istruttoria.
  • Se il giudice di primo grado ha assorbito o non esaminato le istanze istruttorie per effetto della decisione su una questione preliminare, il giudice d’appello non può dichiararle inammissibili solo perché riproposte in forma sintetica o per relationem; deve invece valutarne la rilevanza rispetto ai motivi di impugnazione.
  • L’omesso esame o la mancata ammissione delle prove decisive può integrare error in procedendo quando impedisca di verificare la fondatezza della censura principale; in tal caso la questione va riesaminata dal giudice di rinvio.
  • Nel procedimento possessorio, la questione della tempestività dell’azione e della decorrenza del termine annuale può dipendere dalla qualificazione e dall’unicità o pluralità degli atti di spoglio, ma tale accertamento presuppone la completa valutazione del materiale istruttorio dedotto dalle parti.
  • Le eccezioni e le difese processuali devono essere esaminate alla luce della struttura effettiva del giudizio e delle preclusioni applicabili alla fase di merito; non è corretto risolvere in via puramente formale questioni che richiedono invece un previo scrutinio delle prove richieste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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