Cassazione Civile, Ordinanza n. 19691/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile, per violazione del ne bis in idem, la domanda volta ad accertare la illegittima interposizione di manodopera realizzata mediante un appalto di servizi tra la formale datrice di lavoro e un'altra società, dopo la cessione del ramo d'azienda cui erano addette. In cassazione hanno denunciato violazione o falsa applicazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto preclusa la nuova domanda; hanno inoltre affermato che le conclusioni del giudice di merito sarebbero state smentite dalle deposizioni testimoniali raccolte nei giudizi definiti con sentenze passate in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura investiva in sostanza la mancata formazione del giudicato esterno, ma le ricorrenti non avevano assolto all'onere di trascrivere nel ricorso il testo delle sentenze invocate come giudicato, comprensivo di motivazione e dispositivo. Richiamando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte ha affermato che l'interpretazione del giudicato esterno può essere compiuta anche dalla Corte, ma solo se il relativo testo sia riprodotto nel ricorso; in mancanza, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria da parte della resistente
richiamato ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
il ricorrente che contesti l'interpretazione di un giudicato esterno deve riprodurre nel ricorso il testo delle decisioni rilevanti, non essendo sufficiente il solo richiamo sintetico
Massime di principio
- Chi contesta in cassazione l'interpretazione di un giudicato esterno deve riportare nel ricorso il testo delle decisioni invocate, comprensivo di motivazione e dispositivo, affinché la Corte possa verificarne direttamente il contenuto.
- Il solo dispositivo di una sentenza non basta, da solo, a ricostruire il comando giudiziale e a fondare la censura sull'erronea portata del giudicato.
- La mancata osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del motivo che si fonda su un giudicato esterno non trascritto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19624/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19637/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19653/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19659/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19673/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19679/2023 del 11/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →