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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19691/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile, per violazione del ne bis in idem, la domanda volta ad accertare la illegittima interposizione di manodopera realizzata mediante un appalto di servizi tra la formale datrice di lavoro e un'altra società, dopo la cessione del ramo d'azienda cui erano addette. In cassazione hanno denunciato violazione o falsa applicazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto preclusa la nuova domanda; hanno inoltre affermato che le conclusioni del giudice di merito sarebbero state smentite dalle deposizioni testimoniali raccolte nei giudizi definiti con sentenze passate in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura investiva in sostanza la mancata formazione del giudicato esterno, ma le ricorrenti non avevano assolto all'onere di trascrivere nel ricorso il testo delle sentenze invocate come giudicato, comprensivo di motivazione e dispositivo. Richiamando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte ha affermato che l'interpretazione del giudicato esterno può essere compiuta anche dalla Corte, ma solo se il relativo testo sia riprodotto nel ricorso; in mancanza, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria da parte della resistente

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    il ricorrente che contesti l'interpretazione di un giudicato esterno deve riprodurre nel ricorso il testo delle decisioni rilevanti, non essendo sufficiente il solo richiamo sintetico

Massime di principio

  • Chi contesta in cassazione l'interpretazione di un giudicato esterno deve riportare nel ricorso il testo delle decisioni invocate, comprensivo di motivazione e dispositivo, affinché la Corte possa verificarne direttamente il contenuto.
  • Il solo dispositivo di una sentenza non basta, da solo, a ricostruire il comando giudiziale e a fondare la censura sull'erronea portata del giudicato.
  • La mancata osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del motivo che si fonda su un giudicato esterno non trascritto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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