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Ordinanza

Ordinanza n. 322/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Questura di -OMISSIS- in data 23 febbraio 2026, notificato in data 24 febbraio 2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto e provvedimento collegato antecedente o conseguente.

Giustizia amministrativa202600850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno notificato il 24 febbraio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura relativo alla conversione del proprio permesso di soggiorno, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il titolo era stato rilasciato per l’ingresso in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 286/1998, per lo svolgimento di attività lavorativa presso un’impresa circense, con mansioni di operaio addetto al montaggio e smontaggio di attrezzature circensi e di un parco giochi. Le censure miravano a contestare la legittimità del diniego e la possibilità di convertire il titolo in altra tipologia di permesso per lavoro.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto applicabile la disciplina speciale dell’art. 40, comma 23, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 40 non possono essere convertiti, salvo l’eccezione prevista dall’art. 14, comma 5, dello stesso testo unico. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente era stato autorizzato all’ingresso ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), e che il diniego costituiva pertanto atto dovuto. Ha inoltre escluso profili di dubbia legittimità costituzionale della disciplina, in quanto riferita all’ingresso per casi particolari. È stata lasciata ferma la possibilità di chiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il rilascio di un permesso per protezione speciale. Le spese della fase cautelare, pari a 500 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico del ricorrente, anche considerando il precedente rigetto della domanda cautelare monocratica.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione costituisce la base dell’autorizzazione all’ingresso del lavoratore straniero per lo svolgimento dell’attività indicata nel provvedimento, nell’ambito dei casi particolari.

  • art. 27, comma 14, d.lgs. n. 286/1998

    il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato ... per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga

    La norma disciplina la durata iniziale del nullaosta relativo ai lavoratori rientranti nei casi particolari.

  • art. 40, comma 23, d.lgs. n. 286/1998

    Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati [...] I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 5

    Il permesso di soggiorno rilasciato nell’ambito della disciplina speciale non è convertibile in altra tipologia di permesso, salvo l’eccezione espressamente prevista dall’art. 14, comma 5.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione individua l’eccezione richiamata dalla disciplina speciale al divieto di conversione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno rilasciato nell’ambito della disciplina speciale per l’ingresso di lavoratori stranieri nei casi previsti dall’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998 non può essere convertito in altra tipologia di permesso per lavoro quando trova applicazione il divieto previsto dall’art. 40, comma 23, del medesimo decreto legislativo, salvo l’eccezione espressamente contemplata dall’art. 14, comma 5.
  • Quando lo straniero è stato autorizzato all’ingresso per una specifica attività lavorativa rientrante nei casi particolari disciplinati dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, il diniego della conversione del permesso in altra tipologia può configurarsi come atto dovuto in ragione del divieto speciale previsto dall’art. 40, comma 23.
  • In sede cautelare, la domanda di sospensione del diniego di conversione deve essere respinta quando la disciplina applicabile esclude espressamente la convertibilità del titolo e, conseguentemente, manca il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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