Cassazione Civile, Sentenza n. 10375/2022 del 31/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della pronuncia della CTR che, nel giudizio di rinvio successivo a cassazione, aveva ritenuto inammissibili domande formulate per la prima volta in sede di rinvio: in particolare la domanda subordinata di rideterminazione del reddito (a seguito della riqualificazione operata dalla Corte di cassazione della fattispecie da "interposizione fittizia" ad "abuso del diritto") e le domande volte a censurare la legittimità delle sanzioni applicate. Edison sosteneva che tali richieste non potevano essere proposte prima, perché la qualificazione giuridica rilevata dalla Corte di cassazione era nuova e imponeva adeguamenti difensivi in sede di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Edison, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame. La Corte ha ritenuto ammissibili, nel giudizio di rinvio, le domande consequenziali e necessarie in ragione della nuova statuizione della Suprema Corte (ovvero la rideterminazione del reddito in conseguenza della qualificazione della fattispecie come abuso del diritto e la valutazione della legittimità delle sanzioni). Ha inoltre indicato che il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi su tali questioni e, se necessario, tenere conto di disposizioni sopravvenute (ad es. d.lgs. n.158/2015), nonché ha disposto le spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme processuali; la Corte utilizza la norma per valutare la correttezza motivazionale e la nullità della decisione impugnata.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Riferimento alla disciplina del giudizio di rinvio e dei limiti delle domande; la Corte valuta la presunta violazione della norma da parte della CTR nel dichiarare inammissibili questioni conseguenti alla pronuncia di cassazione.
Richiamato quale regola processuale collegata alla proposizione di eccezioni e richieste nel giudizio di rinvio; la Corte verifica la corretta applicazione di tali limiti.
art. 63, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma del processo tributario sul processo di rinvio; invocata per sostenere il vizio della decisione della CTR che avrebbe escluso domande necessarie in ragione della nuova statuizione della Corte di cassazione.
art. 24 Cost.
Richiamato a tutela del diritto di difesa; la Corte nega che possa essere compromesso il diritto della parte di proporre atti difensivi necessari in sede di rinvio quando imposti da una nuova interpretazione di diritto.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato in relazione al diritto al giusto processo e alla ragionevole durata del processo; la Corte lo invoca per valutare la legittimità delle limitazioni poste dal giudice del rinvio.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 (interposizione fittizia)
Norma richiamata nell'avviso di accertamento originario; la vicenda è stata però riqualificata dalla Corte di cassazione come abuso del diritto, diverso dalla contestazione originaria basata su art. 37.
Cass. n. 10257 (giurisprudenza citata)
Pronuncia della Suprema Corte che, nella fattispecie, ha qualificato l'operazione come abuso del diritto; tale principio ha formato il presupposto per consentire alle parti di proporre in sede di rinvio domande consequenziali.
Cass. S.U. n. 30055 del 23/12/2008
Principio generale secondo cui l'abuso del diritto rende il negozio inopponibile all'Amministrazione e che il trattamento fiscale mira a colpire il vantaggio fiscale conseguito; la Corte lo applica per affermare che la rideterminazione del reddito è conseguenza della riqualificazione.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Disciplina sopravvenuta che il giudice del rinvio dovrà eventualmente considerare nella determinazione delle sanzioni, se ritenuta applicabile.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis) e legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norme sul contributo unificato e sulle esenzioni per le Amministrazioni dello Stato; la Corte precisa che l'obbligo di versamento aggiuntivo non può essere imposto alle amministrazioni esentate.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio successivo a cassazione è generalmente preclusa la proposizione di nuove domande o eccezioni, salvo che esse siano conseguenza necessaria, diretta e immediata della statuizione della Corte di cassazione; in tal caso sono ammissibili.
- La riqualificazione della fattispecie operata dalla Corte di cassazione (es. da interposizione fittizia ad abuso del diritto) può comportare l'ammissione, in sede di rinvio, di richieste difensive nuove ma logicamente connesse, come la rideterminazione del reddito o la contestazione delle sanzioni.
- Quando un'operazione viene qualificata come abuso del diritto, il trattamento fiscale deve essere determinato come se l'operazione non fosse mai avvenuta e deve colpire il vantaggio fiscale effettivamente conseguito; questo può alterare i profili impositivi posti dall'avviso originario.
- La legittimità delle sanzioni va riesaminata alla luce della nuova qualificazione della fattispecie; la loro insindacabilità non può essere pretesa se la diversa qualificazione influisce direttamente sulla sanzionabilità.
- Norme sopravvenute e modifiche legislative possono essere prese in considerazione dal giudice del rinvio quando rilevanti per la determinazione della responsabilità o delle sanzioni, salvo limiti di non retroattività che devono essere valutati caso per caso.
- I limiti procedurali all'introduzione di nuove domande sono strumenti per garantire certezza del processo, ma non devono ledere il diritto di difesa quando una decisione di legittimità impone necessariamente nuove attività assertive o probatorie.
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