Cassazione Penale, Sentenza n. 8662/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per truffa: il difensore deduce violazioni di norme penali e processuali (tra cui artt. 120, 640 c.p.; 125, 531, 546, 538 c.p.p.), travisamento della prova (in particolare delle deposizioni di Sposito e D'Anna), assenza degli elementi strutturali del reato di truffa, illegittimità della querela promossa da Rosario Comito, errata esclusione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. e manifestata illogicità nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e di cui all'art. 62 n.4 c.p.; contestata inoltre la quantificazione e la ricostruzione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato il consolidato apprezzamento di merito sulla responsabilità di Parisi per il reato di truffa (il Parisi, come promoter, fece sottoscrivere a Sposito un contratto di fornitura intestato a nome di Rosario Comito, cagionando a quest'ultimo un danno patrimoniale e il profitto ingiusto di circa Euro 15 per contratto), respingendo i rilievi sulla legittimazione della querela e sul travisamento dei fatti nella parte essenziale. Tuttavia la Corte ha ritenuto incongrua la motivazione della Corte d'appello circa l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. (la Corte d'appello aveva motivato il diniego facendo leva sulle modalità della condotta, come se questi elementi escludessero in radice la non punibilità), e ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla valutazione inerente all'art. 131‑bis, rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo esame di quella specifica istanza. Le altre statuizioni di condanna e le statuizioni civili sono state sostanzialmente confermate.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto integrati gli elementi della truffa contrattuale: uso di artifici e raggiri per far sottoscrivere un contratto a nome di terzo, conseguente danno patrimoniale per quest'ultimo e profitto ingiusto per l'agente; inoltre viene riconosciuto il diritto di querela anche al terzo che subisce pregiudizio patrimoniale o mancata acquisizione di un profitto.
art. 131‑bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
"...per le modalità della condotte che sono state articolate e specificamente idonee a realizzare l'illecito profitto, rimarcando che l'appellante, per perpetrare la condotta, inserì il proprio numero di telefono nel contratto, al fine di rispondere alla telefonata di conferma, che era indispensabile per concludere il contratto"
La Corte di Cassazione ha censurato l'uso di argomentazioni incentrate sulle modalità del raggiro come motivo per escludere a priori l'applicazione dell'art. 131‑bis. Occorre una valutazione congrua e specifica della "tenuità" del fatto, basata su elementi di fatto e idonea a stabilire se ricorrono i presupposti della non punibilità.
art. 62 n.4 cod. pen. (circostanze attenuanti)
La Corte d'appello ha escluso l'attenuante richiamando il pregiudizio patrimoniale subito dal querelante (pagamento della fattura, attività necessaria per ricostituire il contratto con il precedente fornitore e la riattivazione della fornitura), ritenendolo elemento idoneo a escludere l'attenuante. La Cassazione ha confermato che tale valutazione è ampiamente legittima se fondata su concreto pregiudizio patrimoniale.
art. 538 e ss. cod. proc. pen. (richiami sulla querela e improcedibilità)
La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha riconosciuto la legittimazione di Comito a sporgere querela, posto che il contratto stipulato a suo nome ha inciso sulla sua sfera patrimoniale; la giurisprudenza ammette la querela anche del terzo che subisce un danno patrimoniale o la perdita di un profitto.
art. 546 cod. proc. pen. (motivazione e valutazione dei motivi di appello)
La Corte ha valutato la motivazione della Corte d'appello come, in massima parte, puntuale e priva di manifesta illogicità, salvo la specifica incongruità rilevata quanto all'art. 131‑bis.
Massime di principio
- In materia di truffa contrattuale, l'induzione alla sottoscrizione di un contratto intestato a terzi e l'inserimento del nominativo destinatario della fattura possono integrare il reato se ne derivano danni patrimoniali al terzo e un profitto per l'agente.
- Il diritto di querela per il reato di truffa può spettare anche al terzo che subisce un pregiudizio patrimoniale o la mancata acquisizione di un profitto, non soltanto alla persona che materialmente ha posto in essere l'atto dispositvo.
- Il rimedio della Cassazione per travisamento della prova richiede che l'errore sul contenuto delle dichiarazioni sia decisivo per l'esito del giudizio: travisamenti non decisivi non comportano necessariamente la riforma della condanna.
- La causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. va valutata con motivazione specifica e congrua; non è sufficiente argomentare genericamente sulle modalità del fatto come se queste escludessero automaticamentela particolare tenuità.
- Le circostanze attenuanti possono essere negate se dal comportamento dell'imputato derivano concrete e valutabili conseguenze patrimoniali per la vittima (anche terza), comprese le spese e le attività necessarie per ripristinare la situazione precedente.
- La presenza di una doppia conforme di merito (sentenze di primo e secondo grado uniformi) limita la possibilità di accoglimento in Cassazione, salvo errori di diritto o vizi motivazionali significativi; nei casi di accertata incongruità parziale la Cassazione può annullare limitatamente al profilo viziato e rinviare.
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