Cassazione Civile, Sentenza n. 21983/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano il risarcimento per la morte del congiunto D. causata dall'investimento da parte di un veicolo assicurato con Vittoria Assicurazioni. In primo e secondo grado la domanda fu respinta ritenendo che il sinistro fosse avvenuto in area privata recintata (tra giardino e rampa di accesso al garage) e che, ai sensi degli artt. 122 e 144 del Codice delle assicurazioni private, l'azione diretta contro l'assicuratore operi solo per sinistri avvenuti su strade pubbliche o su aree equiparate (intese come aree aperte alla circolazione di un numero indeterminato di persone). In cassazione i ricorrenti hanno censurato tale interpretazione anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che estende la nozione di circolazione agli usi conformi alla funzione abituale del veicolo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto fondati i motivi connessi che chiedevano un riesame interpretativo e hanno stabilito che, alla luce della giurisprudenza europea, la nozione di circolazione ai fini dell'assicurazione obbligatoria deve essere parametrata all'utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione abituale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'area. Ne consegue che la copertura assicurativa può operare anche per sinistri avvenuti in aree private se il veicolo è impiegato in modo conforme alla sua funzione abituale; restano escluse le utilizzazioni anomale o non riconducibili alla funzione del mezzo (es. uso come arma). La Cassazione ha quindi accolto i motivi rilevanti, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano per nuovo esame secondo i principi affermati. Il primo motivo relativo alla presunta limitazione del diritto di difesa è stato dichiarato inammissibile per rinuncia processuale.
Norme richiamate
art. 122 Codice delle assicurazioni private
disciplina l'obbligo assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
deve essere interpretato alla luce della giurisprudenza UE: la nozione di circolazione include l'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'area
art. 144 Codice delle assicurazioni private
richiamato nel quadro della disciplina della copertura RCA; la sua applicazione va coordinata con l'interpretazione estensiva di art. 122 alla luce del diritto UE
disciplina della responsabilità per i danni da circolazione dei veicoli
la nozione di circolazione ai fini della responsabilità ex art. 2054 c.c. è collegata all'utilitas e alla funzione del veicolo e va coordinata con la disciplina assicurativa
Direttiva 72/166/CEE (art. 3, par. 1) e successive direttive compendiate in Direttiva 2009/103/CE
la nozione di circolazione include qualunque uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale (secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia)
fonte europea che impone una lettura adeguatrice della norma interna: l'assicurazione obbligatoria deve coprire gli usi conformi alla funzione abituale del veicolo anche se avvenuti in aree private
Decreto ministeriale 1 aprile 2008 n. 86 (art. 3, comma 2, lett. a) - richiamato)
menzionato come norma regolamentare la cui disapplicazione era prospettata, ma la Corte ha affrontato il tema con interpretazione adeguatrice della norma primaria senza procedere a disapplicazione diretta
Decreto 11 marzo 2020 n. 54 (contratto base), art. 1 comma 3 Sezione II Allegato A
prevede estensione della copertura in aree private salvo specifiche esclusioni
la Corte ha ritenuto che si tratti di atto amministrativo generale non suscettibile di derogare a fonti normative e pertanto non decisivo per risolvere la questione di diritto; la soluzione è stata data per via interpretativa alla luce del diritto UE
Massime di principio
- Per valutare l'operatività della garanzia RCA non è decisiva la distinzione pubblico/privato dell'area in cui si verifica il sinistro: rileva se l'uso del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale.
- Se il veicolo è impiegato per le attività per le quali è strutturalmente e funzionalmente destinato (es. movimento, manovre, trasporto) la copertura assicurativa può operare anche in aree private recintate.
- Sono escluse dalla copertura le utilizzazioni anomale o non conformi alla funzione del veicolo (es. impiego intenzionale come arma, usi diversi dalla funzione abituale), nonché gli usi di mezzi che non rientrano nella disciplina del codice della strada.
- La posizione di chi agisce direttamente contro l'assicuratore va valutata alla luce dell'interazione tra art. 2054 c.c. e la disciplina dell'assicurazione obbligatoria: l'utilizzazione conforme alla funzione abituale è il criterio discretivo principale.
- Nel caso di contenzioso simile, raccogliere e documentare elementi che dimostrino la corrispondenza dell'uso del veicolo alla sua funzione abituale (manovre ordinarie, finalità di trasporto, operazioni propedeutiche alla marcia) e contestualmente verificare clausole di polizza e eventuali esclusioni contrattuali.
- Il diritto interno deve essere interpretato in modo conforme alle direttive UE pertinenti; la disapplicazione diretta è rimessa a limiti ristretti, quindi la prima linea è un'interpretazione adeguatrice della norma nazionale in conformità al diritto europeo.
- Attenzione alla distinzione tra profilo dell'assicurato-danneggiante e quello dei terzi: alcune pronunce evidenziano differenze nella tutela a seconda della qualità soggettiva del danneggiato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21839/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21840/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21841/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21873/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21874/2021 del 30/07/2021
- Sentenza civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 21895/2021 del 30/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →