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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10310/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la condanna per estorsione (pena anni 3 e mesi 4 e multa di euro 900, con declaratoria di prescrizione relativa all'art. 73 d.P.R. 309/1990). Due motivi: 1) nullità del verbale di trascrizione dell'intercettazione n. 1380 del 26/05/2015 per mancata sottoscrizione da parte del Brig. Minnuto, che avrebbe creato incertezza sull'identità degli operatori che hanno trascritto e sul successivo riconoscimento; 2) inutilizzabilità dell'intercettazione per violazione degli artt. 191 e 216 cod. proc. pen. poiché il riconoscimento della voce del ricorrente da parte del Brig. Minnuto sarebbe stato effettuato in modo difforme dalle formalità della ricognizione vocale e senza tener conto della variabilità della voce e del diverso canale di registrazione, rendendo necessario l'accertamento fonico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che non sussistesse incertezza sugli agenti che hanno effettuato ascolto e trascrizione: dagli atti risultano Maresciallo Vito Romaniello e Vice-Brigadiere Dario Vizza quali trascrittori che hanno sottoscritto il verbale; l'ascolto successivo da parte del Brig. Minnuto per il riconoscimento vocale è attività discrezionale della polizia giudiziaria e non comporta nullità. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata e generica: le dichiarazioni di ufficiali/agenti che affermano di riconoscere la voce sono utilizzabili come prova testimoniale quando la deposizione è ritenuta attendibile, senza obbligo di perizia fonica o delle formalità della ricognizione prevista dagli artt. 213 e segg.; inoltre il ricorrente non ha dimostrato in che modo l'eventuale esclusione della prova avrebbe inciso in modo decisivo sulla motivazione della condanna. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale richiamata in relazione al reato per il quale è stata pronunciata la condanna; la prescrizione di taluni reati collegata all'articolo è stata dichiarata nella sentenza di merito.

  • art. 110 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali la cui inosservanza sarebbe stata dedotta, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato sulla base degli atti.

  • art. 142 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto configurabile una violazione rilevante rispetto alla sottoscrizione del verbale di trascrizione.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme contestate; non ha determinato nullità rilevante alla luce della documentazione sugli operatori che hanno trascritto.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente ma non ritenuto violato in modo tale da compromettere la validità delle trascrizioni e del riconoscimento vocale.

  • disp. att. art. 89 cod. proc. pen.

    Richiamata fra le norme processuali contestate; la Corte ha ritenuto che l'accesso agli atti e la documentazione superassero l'eccepita incertezza.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità probatorie; la Corte ha ritenuto la censura generica e non decisiva, confermando la utilizzabilità del riconoscimento vocale testimoniale.

  • art. 216 cod. proc. pen.

    Contestato dal ricorrente in relazione alla ricognizione di voci: la Corte ha precisato che l'identificazione vocale resa in sede dibattimentale costituisce contenuto di una identificazione orale e rientra nella disciplina delle dichiarazioni testimoniali (artt. 498 e ss.), per cui non è obbligatorio il rispetto delle formalità previste per la ricognizione in senso proprio (artt. 213 e ss.).

  • artt. 213 e seguenti cod. proc. pen.

    Norme sulla ricognizione formale: la Corte ha distinto la ricognizione formale dall'identificazione vocale testimoniale, ritenendo che quest'ultima non debba seguire le stesse formalità.

  • artt. 498 e seguenti cod. proc. pen.

    Riferite dalla Corte come disciplina applicabile alle identificazioni orali rese in dibattimento, le cui dichiarazioni possono concorrere al libero convincimento del giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, con valutazione di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione di un verbale da parte di un singolo agente non comporta automaticamente nullità se dagli atti risulta con certezza quali ufficiali o agenti abbiano effettivamente svolto e sottoscritto l'attività di trascrizione.
  • L'ascolto successivo di intercettazioni da parte di investigatori diversi da quelli che hanno trascritto è attività discrezionale della polizia giudiziaria e, salvo specifiche violazioni procedurali, non invalida di per sé il verbale di trascrizione.
  • Il riconoscimento della voce effettuato in sede dibattimentale da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria costituisce una dichiarazione testimoniale utilizzabile ai fini identificativi quando la deposizione sia ritenuta attendibile; non è sempre necessario un accertamento fonico per la validità del riconoscimento.
  • Le formalità previste per la ricognizione (artt. 213 e ss.) non si applicano automaticamente all'identificazione vocale resa oralmente in dibattimento, la quale è disciplinata come identificazione orale (artt. 498 e ss.) e valutata dal giudice nel suo libero convincimento.
  • Chi impugna l'utilizzabilità di un elemento probatorio deve indicare concretamente come l'eventuale esclusione inciderebbe in modo decisivo sulla motivazione della sentenza; altrimenti la censura può essere dichiarata generica e il ricorso inammissibile.
  • Le valutazioni sulla attendibilità del teste e sulla congruità della motivazione di merito sono, di regola, sottratte al sindacato di legittimità se non procedono per evidente illogicità o contraddizione.

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