Cassazione Civile, Ordinanza n. 35208/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasceva da un conflitto sulla proprietà di alcune aree immediatamente circostanti il fabbricato condominiale, destinate all'accesso all'edificio e ai locali terranei per la larghezza coincidente con la proiezione a terra della larghezza del bovindo. In primo grado e in appello la questione verteva sull'accertamento della titolarità di tali spazi: la società sosteneva che l'area non fosse mai stata trasferita al condominio e fosse rimasta ai danti causa, mentre il condominio, con appello incidentale accolto dalla Corte territoriale, otteneva l'accertamento della proprietà condominiale. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3-5 c.p.c., lamentando manifesta illogicità della motivazione, omessa considerazione delle difese e delle eccezioni svolte in appello e omessa valutazione di risultanze istruttorie decisive che avrebbero dimostrato il mancato trasferimento dell'area al condominio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso perché formulato in modo assolutamente generico: le censure investivano solo la statuizione finale della sentenza impugnata senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni poste a base della decisione, che peraltro non venivano neppure puntualmente indicate. Inoltre, la ricorrente non aveva indicato quali precise risultanze istruttorie sarebbero state omesse o trascurate, impedendo così alla Corte di legittimità di valutarne il contenuto e la rilevanza. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; la società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la censura di legittimità richiede un effettivo confronto con la motivazione della sentenza e non può risolversi in una critica generica alla decisione finale.
art. 360, comma 1, nn. 3-5, c.p.c.
il ricorso deve individuare specificamente i vizi denunciati e, se deduce omesso esame di risultanze istruttorie, deve indicare in modo puntuale gli atti e i dati decisivi asseritamente trascurati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a contestare in modo generico l'esito della decisione senza confutare le rationes decidendi specificamente poste dalla sentenza impugnata.
- La deduzione di omesso esame di risultanze istruttorie richiede l'indicazione puntuale degli elementi di prova asseritamente trascurati e della loro decisività, così da consentire alla Corte di legittimità il controllo richiesto.
- La mera allegazione di illogicità della motivazione non è sufficiente se non si traduce in una critica specifica e autosufficiente delle argomentazioni della sentenza impugnata.
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