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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21947/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna, confermata in appello, di alcuni ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale a risarcire il danno subito da una società per azioni poi posta in liquidazione e ammessa a concordato preventivo. Secondo i giudici di merito, gli amministratori avevano posto in essere e i sindaci non avevano impedito né segnalato un esercizio abusivo di attività bancaria, dopo la cancellazione della società dall’Albo degli intermediari abilitati ex art. 106 TUB, mediante raccolta di risparmio tra il pubblico ed erogazione di credito a soggetti interessati attraverso libretti di deposito fittiziamente intestati e deleghe di operatività. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione di norme sulla responsabilità degli amministratori e sindaci, sostenendo che la condanna fosse fondata su un generico dovere di vigilanza e non su specifici doveri legali o negoziali; hanno inoltre dedotto il concorso di colpa dei soci nella determinazione del dissesto, l’insufficienza del nesso causale e l’erronea applicazione dell’art. 1304 c.c. in tema di transazione con uno dei condebitori; 2) violazione delle norme sul danno e sull’onere della prova, denunciando che i giudici avessero adottato criteri errati di quantificazione del danno e che vi fosse omesso esame di fatti decisivi; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o inferiore al minimo costituzionale, per asserita mancata esplicitazione delle ragioni dell’infondatezza e genericità dell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata aveva correttamente ricondotto la responsabilità agli specifici doveri degli amministratori e dei sindaci di cui agli artt. 2392 e 2407 c.c., valorizzando elementi probatori sulla complessiva gestione abusiva; ha inoltre confermato che i soci di s.p.a. sono, per struttura del tipo sociale, estranei all’amministrazione, sicché il dedotto concorso di colpa non era stato specificamente allegato e provato. È stata ritenuta corretta anche l’applicazione dell’art. 1304 c.c., poiché la transazione rilevante per il condebitore solidale deve avere ad oggetto l’intero debito. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a rivalutare il merito probatorio e non contestava davvero il criterio astratto di riparto dell’onere della prova; inoltre operava la preclusione da doppia conforme. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza di appello era effettivamente percepibile e non meramente apparente. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 106 d.lgs. n. 385 del 1993

    richiamato come norma rispetto alla cancellazione dall’Albo degli intermediari abilitati, sullo sfondo dell’abusiva attività bancaria contestata

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato dai ricorrenti; la Corte osserva che la responsabilità è stata correttamente ricondotta ai doveri specifici di amministratori e sindaci, non a un generico obbligo

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di nesso causale e danno risarcibile, ma le censure sono state ritenute inammissibili

  • art. 1227 c.c.

    invocato per il concorso di colpa dei soci; la Corte esclude la censura perché i soci di s.p.a. sono estranei alla gestione, salvo specifica ingerenza da provare

  • art. 1304 c.c.

    si applica alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito; solo in tal caso il condebitore solidale non stipulante può avvalersene

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione apparente; la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata sufficientemente intellegibile

  • art. 2392 c.c.

    individua gli specifici doveri degli amministratori della s.p.a., concretizzati nei doveri di agire informati e di corretta gestione

  • art. 2407 c.c.

    individua gli specifici doveri di vigilanza e controllo dei sindaci sulla legalità dell’operato degli organi sociali

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte esclude che il motivo individuasse un vero errore di diritto

  • art. 2792 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma senza incidenza decisiva nella motivazione della Corte

  • art. 360 c.p.c.

    norma sui motivi di ricorso per cassazione, richiamata per qualificare le censure ex n. 3, n. 4 e n. 5

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per rilevare la mancata specificazione, da parte del ricorrente, del vizio di motivazione apparente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore

  • art. 2392 e 2407 c.c.

    richiamati congiuntamente per definire i doveri specifici di amministratori e sindaci nella società per azioni

  • art. 1304, comma 1, c.c.

    si riferisce unicamente alla transazione avente ad oggetto l’intero debito, non alla sola quota del debitore transigente

Massime di principio

  • La responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società per azioni va ancorata ai doveri specifici che il codice civile pone, rispettivamente, di gestione informata e di controllo effettivo sulla legalità dell’operato sociale; la violazione di tali doveri può integrare inadempimento risarcibile quando sia provato il nesso con il dissesto.
  • Nel tipo della società per azioni i soci sono strutturalmente estranei all’amministrazione; per imputare loro un concorso causale nel danno occorre allegare e provare una specifica ingerenza nella gestione, non essendo sufficiente la sola qualità di socio.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito istruttorio sotto forma di censura al riparto astratto dell’onere della prova: se il motivo attacca solo la selezione o ponderazione delle prove, esso è inammissibile.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; se la sentenza espone le ragioni della scelta decisoria in modo intellegibile, il vizio non sussiste.
  • La transazione conclusa con uno dei condebitori solidali è opponibile agli altri solo se ha ad oggetto l’intero debito; la mera transazione della quota del singolo debitore non estende gli effetti liberatori ai condebitori non partecipanti.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriSindaci e revisoriObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiSocietarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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