Cassazione Penale, Ordinanza n. 33337/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena ma ha confermato la responsabilità per un furto aggravato in concorso e in continuazione. In cassazione ha dedotto due censure: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; 2) vizio di motivazione e/o erronea applicazione della pena per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche. La difesa ha depositato memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulle attenuanti generiche non si confrontava con la decisione impugnata, poiché tali attenuanti erano già state applicate in primo grado ed erano state ritenute equivalenti alle aggravanti contestate. Ha inoltre osservato che il diniego della sospensione condizionale era stato motivato dalla Corte d'appello con riferimento all'elevato coefficiente di propensione delittuosa, ritenuto ostativo a un giudizio prognostico favorevole. La censura relativa all'art. 62 n. 4 c.p. è stata giudicata nuova, perché non devoluta con l'atto di appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la continuazione del reato contestato
richiamato per il concorso di persone nel reato
norma incriminatrice del furto
aggravanti del furto contestate
aggravante contestata per il reato di furto
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non dedotta in appello e quindi non scrutinabile in cassazione
attenuanti generiche già concesse in primo grado e ritenute equivalenti alle aggravanti
beneficio della sospensione condizionale della pena, negato per prognosi sfavorevole
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già superate o non pertinenti alla decisione.
- Una doglianza proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile quando la questione non sia stata devoluta con l'atto di appello.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se sorretto da una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato, desunta da elementi indicativi di elevata propensione delittuosa.
- Le attenuanti generiche possono essere legittimamente ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, e la loro pregressa applicazione impedisce di dolersi in cassazione di un loro mancato riconoscimento.
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