Cassazione Civile, Ordinanza n. 21930/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una sentenza del Tribunale del lavoro danese aveva condannato una società a pagare una somma di circa due milioni di euro in favore di due associazioni sindacali danesi, per omissioni retributive e contributive relative ad attività svolte in Danimarca. La decisione era esecutiva negli Stati membri dell'Unione. La società, per evitare l'esecuzione in Italia, aveva chiesto al Tribunale di Siracusa il diniego di riconoscimento ed esecuzione della sentenza straniera per asserita contrarietà all'ordine pubblico; il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Catania l'aveva riformata, respingendo il diniego. Nel frattempo le associazioni avevano proceduto a esecuzione forzata in Italia, e nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dalla società era stata disposta la sospensione per la pregiudizialità rispetto al giudizio sulla delibazione della sentenza danese. Le associazioni hanno quindi proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c., contestando la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione. Il Pubblico Ministero ha eccepito l'inammissibilità per giudicato formatosi su analoga questione in precedente ordinanza di Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare. Ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, la Cassazione con sentenza n. 6723/2023 ha respinto il ricorso della società avverso la decisione della Corte d'appello di Catania che aveva negato il diniego di riconoscimento ed esecuzione della sentenza danese; ciò ha eliminato il presupposto logico della sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione, cioè l'esigenza di prevenire un possibile contrasto di giudicati tra i due procedimenti. La Corte ha ritenuto assorbito ogni altro rilievo, compresa l'eccezione del P.M. sul giudicato derivante da precedente ordinanza di Cassazione. Ha compensato le spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'inammissibilità era sopravvenuta per carenza di interesse.
Norme richiamate
Fondamento del regolamento necessario di competenza proposto contro il provvedimento di sospensione.
Invocato per censurare la sospensione necessaria del giudizio di opposizione all'esecuzione per pregiudizialità.
Invocato in alternativa per contestare la sospensione del giudizio in presenza di altra causa pregiudicante.
art. 45 Regolamento UE n. 1215/2012
Norma richiamata nella domanda di diniego di riconoscimento ed esecuzione della sentenza straniera per contrarietà all'ordine pubblico.
art. 46 Regolamento UE n. 1215/2012
Norma richiamata nella domanda di diniego di riconoscimento ed esecuzione della sentenza straniera per contrarietà all'ordine pubblico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non applicabile in caso di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse; la Corte ne esclude l'operatività perché la disposizione ha funzione sanzionatoria non estensibile in via analogica.
Richiamato per indicare il rito con cui il Tribunale di Siracusa aveva deciso la domanda di diniego di esecuzione.
Massime di principio
- Il ricorso contro la sospensione del processo diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more, viene meno la ragione sostanziale della sospensione, ossia il rischio di contrasto di giudicati che la sospensione mirava a prevenire.
- La pregiudizialità rilevante ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c. o ex art. 337, comma 2, c.p.c. deve permanere al momento della decisione sull'impugnazione; se la causa pregiudicante si definisce in modo tale da eliminare il conflitto potenziale, la censura sulla sospensione perde utilità.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per difetto di interesse, poiché la norma ha natura sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione analogica.
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