Cassazione Penale, Sentenza n. 17697/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto con cui la Corte d'appello di Lecce aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Michele Cicala avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce che aveva applicato la sorveglianza speciale per cinque anni. La Corte territoriale aveva ritenuto mancasse, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio (o il richiamo espresso di quella preesistente) nell'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. Il ricorrente contestava l'applicabilità di tale disciplina al procedimento di prevenzione e/o, in subordine, sosteneva che la notifica personale del decreto di citazione aveva comunque raggiunto la finalità della norma
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso che la sopravvenuta abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. incida sul caso, in quanto l'impugnazione era stata proposta prima dell'entrata in vigore della legge abrogativa (applicazione della disciplina previgente per ragioni transitorie secondo le Sezioni Unite). Ha quindi esaminato l'applicabilità della norma al procedimento di prevenzione (esistono orientamenti differenti in giurisprudenza) e, anche aderendo all'orientamento che applica la norma, ha ritenuto che la mancata verifica immediata della causa di inammissibilità da parte del giudice non possa poi sfociare in dichiarazione di inammissibilità quando la notifica del decreto di citazione è avvenuta personalmente e con successo: nella fattispecie la notifica personale era avvenuta, per cui la sanzione dell'inammissibilità non era giustificata. Di conseguenza il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata alla Corte d'appello per nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Disciplina richiamata dalla Corte territoriale come causa di inammissibilità dell'appello per mancata indicazione/elezione di domicilio; la Corte di cassazione ha riconosciuto la sua applicazione alle impugnazioni proposte prima dell'abrogazione (per effetto della giurisprudenza delle Sezioni Unite) ma ha precisato che, se la notifica del decreto di citazione è avvenuta personalmente con esito positivo, la declaratoria di inammissibilità non è giustificata
Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.; la Corte ha ritenuto tale abrogazione non incidente sul caso perché l'impugnazione era stata proposta anteriormente all'entrata in vigore della legge e le Sezioni Unite hanno stabilito l'applicazione temporanea della disciplina previgente
art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022
Richiamato dalla difesa come argomento testuale in tema di applicazione delle disposizioni transitorie (riferimento alle "sentenze"); la Corte non ha ritenuto decisivo questo argomento rispetto alla valutazione complessiva
Norma richiamata dalla Corte per escludere la richiesta di trattazione orale: i ricorsi in materia di misure di prevenzione in Cassazione si svolgono con udienza camerale non partecipata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale usata per la sintetica esposizione dei motivi nel ricorso (richiamata nella fase di ammissione del ricorso)
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 4
Citato dalla difesa tra i riferimenti normativi della materia delle misure di prevenzione; non è risultata decisiva nella decisione della Corte di cassazione che si è concentrata sulle regole di impugnazione e sulla validità della notifica personale
Massime di principio
- La disciplina formale dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio nell'appello) può trovare applicazione anche negli impugnazioni contro provvedimenti di prevenzione, salvo diverso orientamento giurisprudenziale; è necessario verificare la giurisprudenza vigente al momento dell'impugnazione
- Se l'appello è stato proposto prima dell'entrata in vigore di una norma abrogativa, la disciplina previgente continua ad applicarsi salvo diversa disciplina transitoria chiaramente ostativa
- La sanzione dell'inammissibilità per mancata indicazione/elezione di domicilio non deve essere pronunciata in modo formalistico quando la notifica del decreto di citazione sia effettivamente pervenuta personalmente all'interessato: la notificazione personale che abbia raggiunto la finalità della norma può impedire l'applicazione della sanzione
- In materia di misure di prevenzione i ricorsi in Cassazione seguono la forma dell'udienza camerale non partecipata (art. 611 c.p.p.); richieste di trattazione orale sono normalmente respinte
- Per evitare rischi di inammissibilità è consigliabile indicare sempre la dichiarazione o elezione di domicilio (o richiamare espressamente quella già resa) nell'atto di impugnazione, oppure assicurarsi che la notifica del decreto di citazione sia personale e documentabile
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