Cassazione Penale, Ordinanza n. 15293/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile, sia in primo grado sia in appello, di coltivazione non autorizzata di cannabis in violazione della disciplina sugli stupefacenti. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge penale e travisamento delle risultanze istruttorie, sostenendo che le caratteristiche della coltivazione e la sua presunta non offensività concreta non fossero state correttamente valutate; 2) nullità della sentenza per asserita inattendibilità della perizia tossicologica, lamentando che le modalità di conservazione dei reperti avrebbero alterato l'efficacia drogante e che il dato ponderale sarebbe stato calcolato includendo radici e fusti; 3) applicabilità della legge n. 242/2016 sulla coltivazione della canapa industriale, assumendo che spettasse all'accusa dimostrare che le piante non appartenessero alle varietà ammesse e che la coltivazione fosse illecita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una non consentita critica alla valutazione del merito e in una errata lettura del quadro normativo sulla coltivazione di stupefacenti. Ha richiamato il principio secondo cui la punibilità della coltivazione non autorizzata non è esclusa dal mancato compimento del ciclo di maturazione delle piante, né dall'assenza di principio attivo immediatamente ricavabile, quando gli arbusti siano prevedibilmente idonei a produrre quantità significative di sostanza drogante. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato il rinvenimento di 75 piante coltivate in un terreno nella disponibilità dell'imputato e di ulteriori 2.000 piantine pronte per essere impiantate; le piante mature avevano un peso complessivo di circa 7 kg e un principio attivo da cui erano ricavabili 331,6 dosi medie. Le censure sulla perizia tossicologica sono state ritenute meramente ripropositive di questioni di fatto già esaminate e comunque non decisive. Quanto alla legge n. 242/2016, la Corte ha osservato che la liceità della coltivazione di varietà di canapa ammesse presuppone il rispetto degli obblighi documentali del coltivatore, ma il ricorso era generico e non allegava la disponibilità di tale documentazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Punisce la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti; l'offensività non è esclusa dal mancato compimento della maturazione o dall'assenza di principio attivo immediatamente ricavabile se la piantagione è idonea a produrre quantitativi significativi di sostanza drogante.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La deduzione di erronea applicazione della legge penale non può tradursi in una rivalutazione del merito o in un travisamento delle prove prospettato in modo meramente assertivo.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
liceità della coltivazione
Consente la coltivazione delle varietà di canapa indicate dalla norma senza autorizzazione, ma nel rispetto dei presupposti di liceità previsti dalla legge.
Impone al coltivatore l'obbligo di conservare i cartellini della semente e le fatture di acquisto per i periodi previsti dalla normativa; la mancata allegazione di tale documentazione rende generica la doglianza sulla liceità della coltivazione.
Individua le varietà di canapa la cui coltivazione è consentita dalla disciplina sulla canapa industriale.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la sanzione ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nella coltivazione illecita di stupefacenti, la punibilità non richiede che le piante siano già mature o che il principio attivo sia immediatamente estraibile: è sufficiente che la coltivazione sia idonea, secondo un giudizio prognostico prudenziale, a produrre sostanza drogante in quantità apprezzabili al termine del ciclo biologico.
- La verifica dell'offensività in concreto va compiuta considerando l'intera coltivazione e il suo prevedibile sviluppo, non essendo necessario operare calcoli di depurazione di muffe, radici o fusti se tali elementi non incidono sul giudizio prognostico richiesto dalla norma.
- In cassazione è inammissibile la doglianza che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dai giudici di merito.
- La disciplina della canapa industriale può escludere l'illiceità solo se il coltivatore dimostri la ricorrenza dei presupposti di legge e degli obblighi documentali previsti dalla normativa speciale; la mera allegazione astratta della possibile appartenenza delle piante a varietà lecite non è sufficiente.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15240/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15284/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15286/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15287/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15290/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15291/2025 del 17/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →