Cassazione Civile, Ordinanza n. 34433/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva domandato in sede di merito il riconoscimento della protezione sussidiaria, in subordine il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, deducendo di provenire dal Mali. Il Tribunale aveva respinto entrambe le domande, ritenendo che le ragioni dell'espatrio fossero essenzialmente economiche e di studio, che nell'area di provenienza non risultasse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato tale da integrare la protezione sussidiaria, e che non emergessero condizioni di vulnerabilità per la protezione umanitaria. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso la violenza indiscriminata nella zona sud del Mali e richiamando anche il tema del ricollocamento interno; con il secondo ha denunciato omessa pronuncia sulla protezione umanitaria, lamentando che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato la situazione del Paese e la sua personale vulnerabilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio del decreto impugnato, che si fondava su fonti qualificate di informazione sulla regione di provenienza, e perché il ricorrente introduceva in cassazione un diverso quadro fattuale facendo riferimento a fonti informative alternative non risultanti acquisite o dedotte nel giudizio di merito, con conseguente divieto di ampliamento del perimetro fattuale in sede di legittimità ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Ha ritenuto il secondo motivo in parte manifestamente infondato e per il resto inammissibile, poiché il decreto aveva comunque espressamente esaminato la domanda di protezione umanitaria, il ricorso si limitava a richiamare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con la concreta motivazione, e non indicava specifiche allegazioni sulla vulnerabilità svolte nel merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007
La protezione sussidiaria richiede una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nell'area di provenienza; la censura che non si confronti con le fonti qualificate poste a base del decreto è inammissibile.
art. 8 direttiva 2004/83/CE
Il ricorrente ne invocava la non applicabilità nell'ordinamento italiano in tema di ricollocamento interno, ma la questione non è stata ritenuta decisiva dalla Corte ai fini dell'ammissibilità del motivo.
In cassazione non è consentito ampliare il perimetro fattuale del giudizio con l'introduzione di nuove fonti informative o di nuovi elementi non risultanti dal giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura contro il diniego di protezione internazionale deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento di merito e con le fonti informative ivi richiamate; una critica che si risolva in una diversa lettura del merito è inammissibile.
- Non è consentito introdurre in sede di legittimità un diverso quadro fattuale fondato su fonti informative non acquisite o non dedotte nel giudizio di merito, poiché ciò comporterebbe un indebito ampliamento del thema decidendum vietato dall'art. 372 c.p.c.
- La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato espressamente la domanda; in tal caso il ricorso deve indicare con precisione quali specifiche allegazioni decisive siano state trascurate.
- In tema di protezione umanitaria, il ricorrente deve allegare e specificare in modo puntuale i profili di vulnerabilità personale dedotti nel merito, non essendo sufficiente il richiamo astratto a principi giurisprudenziali.
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