Cassazione Penale, Sentenza n. 19714/2024 del 17/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Iazzetta chiedeva il computo, a titolo di fungibilità, della custodia cautelare da lui patita senza titolo nel periodo 18/01/1994 - 31/05/1996 in relazione a reati per i quali era stato poi assolto (artt. 575, 577 c.p.). La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che le condanne poi inflitte per reati associativi (art. 416-bis c.p.) riguardassero fatti commessi in epoca successiva al periodo di custodia senza titolo e quindi escludeva la fungibilità. Il ricorso in Cassazione denunciava errata applicazione dell'art. 657 c.p.p., comma 4, e mancato scioglimento del reato continuato nelle singole violazioni per verificare se parte della custodia fosse riferibile a reati per i quali poteva operare la fungibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sotto il profilo motivazionale. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente accertato e motivato la data di cessazione della permanenza del reato contestato nella forma "aperta" e non ha compiuto una verifica puntuale, sulla base delle motivazioni di merito, per stabilire se la condotta associativa si fosse protratta oltre il periodo di custodia senza titolo. Per tali carenze la decisione è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, con indicazione di valutare liberamente ma rispettando i principi espressi (scioglimento del reato continuato, determinazione della quota di sanzione del frammento, accertamento della data di cessazione per i reati permanenti a contestazione aperta).
Norme richiamate
Disciplina il computo della pena e la fungibilità delle misure detentive patite senza titolo; richiede che, su istanza, il giudice dell'esecuzione scinda il reato continuato in violazioni autonome e determini la parte di pena corrispondente al frammento anteriore alla pena da eseguire.
Delitto di omicidio: menzionato in relazione ai reati per i quali l'istante era stato assolto; rileva quale fatto per cui era stata scontata custodia senza titolo.
Aggravanti connesse al delitto di omicidio (reati collegati agli artt. 575 e 577 richiamati nel contesto della custodia senza titolo).
Delitto di associazione di tipo mafioso: la sentenza di condanna citata riguarda partecipazione a organizzazione di stampo camorristico; rilevanza temporale della condotta associativa ai fini della valutazione della fungibilità e della cessazione della permanenza del reato.
Massime di principio
- Su istanza di fungibilità il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente scindere il reato continuato nelle singole violazioni quando la qualificazione come unico fatto continuato può nuocere al detenuto (principio di favor libertatis).
- Dopo la scissione, il giudice deve determinare la quota di pena riferibile al frammento cronologicamente anteriore alla pena o alla custodia senza titolo per computare la parte di misura già scontata utilmente.
- La fungibilità non si applica automaticamente ai reati permanenti: se la permanenza è cessata dopo l'espiazione senza titolo, la misura non è fungibile per quella parte.
- Quando il reato permanente è contestato nella forma 'aperta' e la data di cessazione non è specificata nella sentenza di merito, spetta al giudice dell'esecuzione accertare la data di cessazione mediante analisi degli elementi probatori e delle motivazioni del giudizio di merito.
- La motivazione del provvedimento dell'esecuzione deve indicare con precisione le ragioni e gli elementi che permettono di datare la cessazione della condotta; l'assenza di tale accertamento o di adeguata motivazione comporta vizio che può portare all'annullamento con rinvio.
- In caso di incertezza sulla cronologia delle condotte rilevanti, il giudice dell'esecuzione deve esaminare le sentenze di merito (e gli elementi probatori in esse emersi) per stabilire se parte della custodia senza titolo sia riferibile a reati per i quali può operare la fungibilità.
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