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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35680/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi (nel testo fornito vengono descritti i primi due): 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato: si contesta che non vi sia prova che la ricorrente abbia formato o concorso alla formazione del documento falso, rilevando inoltre che in casa aveva solo una fotocopia; si contesta altresì l'assenza del dolo richiesto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta incompletezza delle indagini volte a verificare il concorso della ricorrente nella falsificazione del documento (contestazione già sollevata in appello e, secondo la difesa, non adeguatamente affrontata nella sentenza impugnata); 3) motivo non esplicitato nel testo fornito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che il ricorso propone una rivalutazione di merito vietata in sede di legittimità e che la Corte territoriale ha fornito motivazione esaustiva, richiamando anche la motivazione di primo grado e la nota della Prefettura di Milano che evidenziava elementi della falsificazione (qualifica del firmatario, inesistenza del numero di protocollo). La Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata secondo cui una copia che si presenta come riproduzione di un originale in realtà inesistente può integrare il reato di falsità materiale. Ha ritenuto inoltre provato il dolo della ricorrente, dato che la stessa figura come datrice di lavoro nel documento contraffatto e aveva fornito almeno i propri dati per la formazione dell'atto falso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto non ha effettivamente confutato le motivazioni della sentenza che hanno ritenuto la prova del concorso della ricorrente. Conseguentemente il giudice ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 476-482

    Gli articoli sono stati applicati al caso di falsificazione del nulla osta: la copia o atto che, sebbene presentato come riproduzione o copia conforme, in realtà attesti l'esistenza di un originale inesistente, integra la falsità materiale perseguibile ai sensi di tali disposizioni.

  • Codice penale, art. 483

    Richiamato come possibile diversa qualificazione già adottata in ordine alla fattispecie contestata: la sentenza di merito aveva motivato in ordine alla qualificazione del fatto anche rispetto alle norme su specifiche fattispecie di falsità.

  • Codice di procedura penale, art. 173, comma 1, disp. att.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per delimitare i limiti dell'impugnazione in cassazione: il ricorso è stato formulato nei limiti dettati da tale disposizione, ma le censure in realtà chiedevano una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per disporre il versamento in favore della Cassa delle Ammende, in ragione dell'inammissibilità del ricorso; disciplina l'onere contributivo a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza di legittimità, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessinnone)

    Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944

    Richiamata per affermare il principio secondo cui la Corte di Cassazione non può riconsiderare il merito delle valutazioni probatorie: la semplice prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra un vizio di legittimità.

  • Giurisprudenza di legittimità, Sez. 5, n. 33858 del 24/04/2018 (Manganaro)

    Sez.5, n.33858 del 24/04/2018, Manganaro, Rv.273629

    Richiamata per sostenere che la formazione di una copia che si presenti come riproduzione fotostatica di un documento originale inesistente integra il reato di falsità materiale.

  • Sezioni Unite, S.U. n. 35814 del 28/03/2019 (PG c/ Marcis)

    S.U. n.35814 del 28/03/2019, PG c/ Marcis, Rv.276285

    Chiarimento interpretativo secondo cui integra la falsità materiale la copia che abbia le caratteristiche da farla sembrare un originale o da documentare l'esistenza di un originale inesistente; la contraffazione è sanzionabile ex artt. 476 o 477 c.p. a seconda della natura del documento.

  • Ulteriore giurisprudenza citata (Sez.5 n. 7385/2007 e Sez.5 n. 9366/1998)

    Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, Favia, Rv. 239112; Sez.5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443

    Richiamate per consolidare il principio che la produzione di una copia con elementi formali che ne attribuiscono apparenza di originalità integra il reato di falsità materiale quando destinata a ingenerare fiducia nei terzi sull'esistenza di un originale.

Massime di principio

  • In Cassazione è preclusa la rivalutazione del merito e delle prove: le censura che mirano a una diversa valutazione delle risultanze processuali sono normalmente inammissibili.
  • La detenzione di una fotocopia non esclude automaticamente la responsabilità: se la copia è stata prodotta o esibita con caratteristiche tali da farla apparire originale, può integrarsi il reato di falsità materiale anche se l'originale non è mai esistito.
  • Il concorso nella falsificazione può desumersi anche dal contributo oggettivo fornito alla formazione dell'atto (per esempio la comunicazione di dati identificativi) e dalla circostanza che il nominativo della ricorrente figura nel documento contraffatto.
  • Le censure generiche relative all'incompletezza delle indagini vengono spesso dichiarate inammissibili se non indicano specificamente quale prova manchi e come essa avrebbe modificato la decisione.
  • Le impugnazioni in cassazione comportano il rischio di condanna alle spese e all'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o inammissibile.

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