Cassazione Civile, Ordinanza n. 36766/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un correntista aveva convenuto in giudizio un istituto di credito chiedendo la restituzione delle somme asseritamente pagate in eccedenza e il risarcimento dei danni per l'applicazione, su più rapporti bancari, di interessi ultralegali, capitalizzazione degli interessi e commissione di massimo scoperto. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, mentre la corte d'appello, con sentenza non definitiva, aveva dichiarato la nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza, l'illegittimità degli interessi ultralegali per altri contratti non prodotti, l'applicazione del tasso legale e l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale senza applicare alcuna capitalizzazione; con sentenza definitiva aveva poi rideterminato i rapporti dare-avere e condannato la banca al pagamento di una somma in favore del correntista. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quindici motivi, lamentando: ultrapetizione per avere la corte d'appello statuito sulla nullità degli interessi ultralegali non espressamente dedotta; vizi motivazionali per avere desunto la contestazione sin dall'atto introduttivo; violazione del contraddittorio e dell'art. 112 c.p.c. per il rilievo officioso della nullità e l'applicazione del tasso legale; errata sostituzione del tasso convenzionale con quello legale anziché con i tassi sostitutivi BOT; ultrapetizione per l'eliminazione di ogni capitalizzazione, pur avendo l'attore chiesto la capitalizzazione annuale; omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione, sul presupposto che non vi fossero stati versamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa ultrapetizione e sul vizio motivazionale, affermando che la domanda originaria del correntista già ricomprendeva la contestazione degli interessi convenzionali e degli usi di piazza. Ha dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, i motivi fondati sul rilievo officioso della nullità e sul contraddittorio, perché la decisione impugnata era sorretta anche da una autonoma ratio, non validamente censurata, relativa alla deduzione sin dall'atto di citazione dell'illegittimità degli interessi ultralegali. Ha inoltre ritenuto corretto, per i contratti anteriori alla disciplina sulla trasparenza bancaria, l'automatico inserimento del tasso legale in sostituzione della clausola nulla che rinviava agli usi di piazza, escludendo l'applicabilità dei tassi sostitutivi previsti per la disciplina successiva. Ha giudicato inammissibili le censure che presupponevano accertamenti di fatto non consentiti in cassazione e ha respinto quelle sulla capitalizzazione trimestrale, osservando che, una volta dichiarata la nullità dell'anatocismo, il giudice deve calcolare gli interessi senza alcuna capitalizzazione. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo sulla prescrizione per difetto di specificità e ha ritenuto infondata l'eccezione sulla ripetizione dell'indebito, poiché la condanna del correntista al credito risultava incompatibile con la tesi della mancata effettuazione di versamenti.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice altera petitum o causa petendi e attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato; non ricorre quando la domanda originaria già comprende la contestazione dell'illegittimità degli interessi applicati.
Non vi è nullità per mancata provocazione del contraddittorio quando il giudice si limita ad applicare conseguenze di diritto discendenti direttamente da una questione già dibattuta, come l'integrazione della clausola nulla con il tasso legale.
Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. nel lamentato vizio di valutazione, ma non accolto perché la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta congrua e intellegibile.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi sulle risultanze istruttorie; la Corte non ha ravvisato errori rilevanti nel ragionamento del giudice di merito.
La nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi comporta che gli interessi a debito del correntista vadano calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
Per i contratti privi di valida pattuizione del tasso ultralegale, il tasso sostitutivo applicabile è quello legale.
Richiamata dalla ricorrente per sostenere l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dalla disciplina di trasparenza bancaria; la Corte ha escluso la sua applicabilità retroattiva ai contratti anteriori.
La disciplina dei tassi sostitutivi introdotta dal T.U.B. non si applica ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore; per essi vale la disciplina precedente con sostituzione del tasso legale.
art. 161, comma 6, d.lgs. 385/1993
È richiamato per ribadire che i contratti già conclusi restano regolati dalle norme anteriori all'entrata in vigore del T.U.B.
comma 1, n. 4; comma 1, n. 5
Viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla banca; la Corte esclude la sussistenza dei vizi denunciati.
Non è espressamente centrale, ma la Corte richiama l'autosufficienza del ricorso e la necessità di specificare gli atti e le eccezioni per consentire il controllo della ritualità e tempestività delle deduzioni.
Le domande e le eccezioni non accolte e rimaste assorbite devono essere riproposte in appello con il primo atto difensivo, altrimenti opererebbe la presunzione di rinuncia.
Se l'eccezione è stata espressamente rigettata in primo grado, la parte vincitrice deve proporre appello incidentale.
Massime di principio
- Non sussiste ultrapetizione quando la domanda di ripetizione dell'indebito e le difese introduttive del correntista, pur formulate in modo non tecnico, consentono di ricomprendere la contestazione della validità della clausola sugli interessi ultralegali e del criterio di loro determinazione.
- La nullità della clausola che rinvia agli usi di piazza, nei contratti bancari anteriori alla normativa di trasparenza, comporta la sostituzione automatica con il tasso legale, senza applicazione dei tassi sostitutivi previsti dalla disciplina sopravvenuta.
- Una volta dichiarata la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, il giudice deve escludere ogni forma di capitalizzazione nella rideterminazione del saldo, non potendo mantenere una capitalizzazione annuale se non compatibile con il regime applicabile al rapporto.
- Il rilievo della nullità e l'applicazione delle conseguenze legali della nullità non richiedono un nuovo contraddittorio quando la questione di invalidità è già stata dedotta e discussa tra le parti; il contraddittorio va invece garantito sulle questioni nuove non necessitate dalla legge.
- In cassazione, le censure relative a eccezioni processuali o di merito devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare puntualmente dove e come l'eccezione sia stata proposta e come sia stata decisa, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Se una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte; il rigetto o l'inammissibilità di una sola censura che colpisca una ratio sufficiente rende inammissibili le altre per difetto di interesse.
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