Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30722/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, pur assolvendo per bancarotta preferenziale e in parte per bancarotta semplice, aveva confermato per entrambi la responsabilità per plurime fattispecie di bancarotta (fra cui bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e distrazione, bancarotta impropria da operazioni dolose, bancarotta semplice per aggravamento del dissesto) e il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis d.lgs. 74/2000). I ricorsi hanno denunciato violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati, al travisamento della prova, all'erronea valorizzazione delle delibere assembleari sui compensi (in particolare la mancata distinzione tra deliberazione e effettiva percezione), all'attribuzione della qualità di amministratore di fatto (per Michelin), alla mancata considerazione di dichiarazioni testimoniali e documentali (es. testimonianza Carla Cecchi, documenti relativi a rateizzazioni tributarie), e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. È stato altresì dedotto il vizio di duplicazione delle contestazioni (bis in idem sostanziale) e contestata la quantificazione e rilevanza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità.

La decisione

La Corte di cassazione, pur rigettando o dichiarando inammissibili molte censure, ha accolto parzialmente i ricorsi: - ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di omesso versamento di ritenute (capo a) limitatamente all'anno d'imposta 2014, perché estinto per prescrizione; - ha annullato con rinvio la decisione di secondo grado per entrambi i ricorrenti in relazione ai fatti contestati ai capi b1 (bancarotta fraudolenta patrimoniale per compensi deliberati) e b5 (bancarotta impropria da operazioni dolose); - ha annullato con rinvio anche la decisione su taluni profili relativi al capo b2 (per Michelin) nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità senza adeguata motivazione; - ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze (altra sezione) per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio e sulle parti annullate, lasciando ferme le altre statuizioni ritenute inammissibili o assorbite. Sulle spese in favore della parte civile la Corte ha rinviato la decisione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 74/2000

    Il reato di omesso versamento delle ritenute è punibile a titolo di dolo generico; la Corte ha richiamato che è sufficiente la consapevolezza dell'omissione e ha ritenuto estinto per prescrizione il fatto relativo al 2014

  • art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare

    Riferito alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione o distrazione: la Corte ricorda che la distrazione consiste nel distacco dal patrimonio sociale e che occorre valutare la reale portata espulsiva del bene o della somma e la giustificazione economica delle deliberazioni

  • art. 223, comma 2 legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta impropria da operazioni dolose; la Corte richiede che emerga la prevedibilità del dissesto come conseguenza dell'operazione dolosa e una motivazione sul profilo soggettivo

  • art. 217, comma 1, n. 4 legge fallimentare

    Riguarda la bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto (omissioni amministrative, prosecuzione dell'attività in condizioni tali da aggravare il dissesto): la Corte ha ritenuto che la valutazione sia possibile ma non sostitutiva dell'analisi dei singoli comportamenti

  • art. 219, comma 1 legge fallimentare

    Circostanza aggravante del danno di rilevante gravità: la Corte sottolinea che la valutazione deve tener conto della diminuzione patrimoniale effettiva arrecata ai creditori

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme sui termini di prescrizione: applicate per dichiarare estinto il reato relativo all'anno d'imposta 2014 (termine di sette anni e sei mesi) quando non risultano sospensioni

  • art. 2389 cod. civ.

    Richiamato in tema di legittimità dei compensi agli amministratori; la Corte segnala che la delibera di compenso non vale automaticamente a giustificare il prelievo, se non sorretta da elementi oggettivi di congruità e effettiva percezione

Massime di principio

  • Per il reato di omesso versamento di ritenute l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza dell'omissione e la destinazione di somme a finalità diverse che impediscano i versamenti
  • La mera delibera assembleare di riconoscimento di compensi agli amministratori non esclude automaticamente la rilevanza penale: il giudice deve valutare non solo la delibera ma l'effettiva esazione, la giustificazione economica, la congruità dell'importo e se la determinazione sia stata 'pro forma' per giustificare prelievi
  • Per la bancarotta per distrazione o dissipazione occorre dimostrare che il bene o la somma sia stata destinata in modo tale da recare effettiva pregiudizio alla funzione di garanzia patrimoniale verso i creditori; la qualificazione richiede argomentazione specifica sui fatti e sulle conseguenze patrimoniali
  • Nelle ipotesi di bancarotta impropria da operazioni dolose è necessario motivare la prevedibilità del dissesto come conseguenza dell'operazione: non basta la contestazione delle operazioni, va provato il nesso causale e il requisito soggettivo
  • L'attribuzione della qualità di amministratore di fatto richiede motivazione che indichi atti concreti e significativi dall'esercizio dei poteri (es. rilascio di procure, firma di atti gestori, percezione di compensi coerenti con il ruolo); non è sufficiente un'autodefinizione o presunzioni generiche
  • La prescrizione estingue il reato anche in sede di cassazione quando i termini decorrono e non emergono sospensioni; il giudice di legittimità deve verificare e dichiarare l'estinzione per prescrizione ove sussistano i presupposti
  • Il principio di assorbimento o specialità non opera automaticamente: la comparazione tra fattispecie deve avere riguardo alla struttura astratta delle norme e alla concreta condotta contestata, con motivazione specifica se si ritiene sussistere concorso apparente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.