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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29299/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per un furto in abitazione o con strappo aggravato. Ha dedotto contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato le risultanze istruttorie, né valutato la credibilità e l'attendibilità della persona offesa. Inoltre ha sostenuto che, in mancanza di prova dello strappo, il fatto dovesse essere riqualificato in furto semplice e che dovesse essere riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica alla motivazione impugnata. La doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. È stata inoltre ritenuta congrua la motivazione con cui la Corte di appello aveva valorizzato l'attendibilità della persona offesa, osservando che le discrasie tra le diverse fonti dichiarative erano minime e che il ritardo nella denuncia era spiegato dalla consapevolezza della violazione di prescrizioni vigenti in periodo pandemico. È stata altresì ritenuta corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, in ragione del disvalore sociale dell'azione e dell'evento e dell'effettiva offensività della condotta. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis, comma 2 c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei giudizi di merito.

  • art. 625, n. 4 c.p.

    Aggravante contestata e mantenuta nella decisione di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa perché la condotta non è stata ritenuta di tenue offensività, avuto riguardo al disvalore sociale dell'azione e dell'evento.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Criterio di riferimento per il giudizio sulla tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.; non occorre esaminare tutti gli elementi se ne sono indicati quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato nel capo d'imputazione/condanna per la fattispecie di furto aggravato in abitazione o con strappo.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per affermare la necessità di verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità prima di applicare la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di vizi di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, essendo preclusa alla Cassazione la rilettura del compendio istruttorio.
  • La credibilità della persona offesa può essere ritenuta con motivazione logicamente coerente anche in presenza di discrasie minime tra le diverse fonti dichiarative, se il giudice ne dia conto in modo ragionevole.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudizio di particolare tenuità va compiuto alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., ma non richiede l'esame analitico di tutti i parametri astrattamente rilevanti, essendo sufficiente la valorizzazione di quelli decisivi.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice valorizzi, con motivazione congrua, il concreto disvalore sociale dell'azione e dell'evento e l'effettiva offensività della condotta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che ricorra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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