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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40073/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con più censure: (1) vizio di motivazione e violazione delle regole probatorie in ordine al delitto di cui all'art. 493-ter c.p., per presunta insufficienza della prova basata su fotogrammi video non acquisiti agli atti e su riconoscimento operato da poliziotto giudiziario; (2) censura sulla mancanza di prova diretta del furto aggravato, sostenendo che solo la vicinanza temporale e spaziale non bastava a ricondurre il furto al ricorrente; (3) contestazione dell'applicazione della recidiva come automatica e non adeguatamente motivata; (4) questione di legittimità costituzionale della legge n.251/2005 (modifica art.99, comma 4 c.p.) che impedirebbe la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, per presunta violazione degli artt.3, 25 e 27 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima censura ha ritenuto manifestamente infondato il vizio: la valutazione probatoria è fondata su elementi convergenti (individuazioni fotografiche da parte di due verbalizzanti e raffronto con riprese di videosorveglianza) e sul principio che l'identificazione effettuata da un operatore di polizia giudiziaria mediante visione di immagini di sicurezza costituisce prova atipica ammissibile. Sulla seconda censura ha ritenuto adeguata la valutazione logica delle circostanze (breve intervallo temporale e prossimità dei luoghi) come elementi convergenti idonei a collegare l'uso della carta al furto. Sulla terza ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito: i precedenti penali sono stati considerati nel contesto di un giudizio complessivo sul disvalore e sulla pericolosità, non applicati in modo meramente automatico. Sulla questione costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di rilevanza, rilevando l'assenza di un tema concreto relativo al rigetto delle attenuanti generiche nei motivi di cassazione e richiamando il consolidato orientamento che considera non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.99, comma 4. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma contestata per il reato collegato all'uso indebito della carta; la Corte ha ritenuto che la prova dell'uso doloso sia correttamente fondata su elementi convergenti, inclusi riconoscimenti fotografici e riprese di videosorveglianza

  • artt. 624-625, primo comma, n.7 e 81 c.p.v. cod. pen.

    Norme relative al furto aggravato e alla continuazione/concorrente applicazione di pene; la Corte ha ritenuto che la qualificazione del furto aggravato fosse corretta in base alle circostanze fattuali e probatorie

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola relativa al giudizio sulla prova; la Corte ha ritenuto che i canoni probatori siano stati rispettati dall'uso di prove atipiche (riconoscimento da immagini) e da elementi indiziari convergenti

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Disposizione sulla recidiva reiterata che impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche; la Corte ha confermato l'interpretazione consolidata che la norma è derogatoria del bilanciamento ordinario e non incostituzionale nel caso concreto

  • legge n. 251/2005

    Riforma che ha modificato l'art.99 c.p.; la Corte ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nel ricorso per difetto di rilevanza e per l'assenza di specifica censura sul diniego delle attenuanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • artt. 3, 25 e 27 Cost.

    Disposizioni costituzionali invocate dal ricorrente per la questione di legittimità; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile e ha richiamato il suo consolidato orientamento che non riconosce la fondatezza del contrasto denunciato

Massime di principio

  • Il riconoscimento operato da un operatore di polizia giudiziaria mediante visione di immagini di videosorveglianza può costituire prova atipica ammissibile, purché sia valutato nel contesto di elementi probatori convergenti e con adeguata motivazione sulla attendibilità
  • Circostanze di tempo e luogo, se strette e prive di elementi di interferenza esterna, possono legittimamente essere utilizzate dal giudice come elementi logici e convergenti per risalire al fatto ignoto e collegare il reo all'evento criminoso
  • L'applicazione della recidiva richiede una valutazione del disvalore complessivo e della pericolosità sociale; il richiamo ai precedenti non è in sé illecito se inserito in una motivazione che esamina gli elementi di gravità
  • Le questioni di incostituzionalità relative a norme che incidono sul bilanciamento tra recidiva e attenuanti sono inammissibili in cassazione se non emerge un concreto e specifico vizio connesso al diniego delle attenuanti nel provvedimento impugnato
  • In cassazione è essenziale articolare specifici motivi di impugnazione relativi a rifiuto o ridimensionamento di circostanze attenuanti: l'assenza di tale articolazione può rendere irrilevante la questione sollevata

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