Cassazione Civile, Ordinanza n. 20376/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell’indennità di mobilità per il periodo 9 agosto 2011 - 26 luglio 2013. Il lavoratore sosteneva di essersi assentato dal servizio per fruire di ferie, ma la mancata presentazione al lavoro, quando era stato chiamato dal Comune di Trichiana per lavori socialmente utili, era stata ritenuta ingiustificata dai giudici di merito. Il tribunale aveva accertato che non vi era stata autorizzazione all’assenza e che l’interessato aveva persino presentato scuse ammettendo di avere scelto unilateralmente il periodo di ferie senza richiedere il necessario assenso. La corte d’appello ha quindi ritenuto integrato un rifiuto all’avviamento al lavoro, con conseguente decadenza dal trattamento di mobilità ex art. 1 quinquies del d.l. n. 249/2004, conv. in l. n. 291/2004. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, sostenendo che la mancata presentazione al lavoro fosse dovuta a errore scusabile e non a colpa/negligenza. Con il secondo motivo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi e contestato la valutazione di attendibilità di una testimonianza, chiedendo in sostanza una revisione dell’accertamento di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, cioè della ricostruzione della condotta del ricorrente come rifiuto colposo dell’avviamento al lavoro, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che era presente una doppia conforme tra primo e secondo grado, con conseguente preclusione alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto alle spese, ha condannato il ricorrente a rifonderle all’Ispettorato territoriale del lavoro di Belluno; nessuna liquidazione è stata fatta in favore dell’INPS perché non aveva svolto difese scritte. È stato inoltre disposto l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1 quinquies del D.L. n. 249/2004
La mancata presentazione al lavoro, se qualificabile come rifiuto all’avviamento al lavoro, comporta la decadenza dal diritto al trattamento di mobilità.
Norma di conversione del D.L. n. 249/2004 richiamata quale base della decadenza dal trattamento di mobilità.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell’errore scusabile/assenza di colpa.
Invocato per denunciare nullità della sentenza per difetto o apparenza di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per censurare la violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o contraddittoria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame di fatto decisivo è stata ritenuta inammissibile nel caso di doppia conforme.
Richiamato dal ricorrente nel dedurre vizi motivazionali e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della doglianza sulla motivazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito attraverso censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio motivazionale, quando in realtà si contesta l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- L’apprezzamento sulla sussistenza della colpa o dell’ingiustificazione della mancata presentazione al lavoro, quando fondato su risultanze istruttorie e accertamenti di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti strettissimi del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., se effettivamente ammissibile.
- In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione non può utilmente fondarsi sul vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo ipotesi non ricorrenti nel caso concreto.
- Quando la mancata presentazione al lavoro viene qualificata come rifiuto all’avviamento e tale condotta è ritenuta colposa, può operare la decadenza dal trattamento di mobilità prevista dalla disciplina speciale richiamata.
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