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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32186/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Gip del tribunale di Potenza che ha disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione ai reati indicati (artt. 481 c.p., 633, 639-bis c.p. e art. 44 DPR 380/01). Satriano sostiene di avere interesse a proseguire il processo per dimostrare la propria innocenza e deduce che, quale direttore dei lavori, avrebbe realizzato solo una recinzione e due cancelli conformi alla SCIA 2019, mentre eventuali modifiche successive sarebbero state operate esclusivamente dal proprietario. Il ricorrente allega una memoria del difensore del proprietario, un sopralluogo del 2021 e l'ordinanza di demolizione riferita solo al titolare delle opere e contesta che il PM lo abbia imputato per reati diversi dal reato di falso (art. 481 c.p.) indicato dal Gip.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per essere meramente assertivo, privo di allegazioni probatorie e di adeguata esposizione fattuale e giuridica idonea a configurare una violazione di legge. Le censure proposte sono state ritenute, in sostanza, critiche di merito e motivazionali, non rilevabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Consente l'archiviazione del procedimento quando il fatto è di particolare tenuità; è la norma che ha giustificato l'archiviazione pronunciata dal Gip.

  • art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Regola l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa a seguito di opposizione dell'indagato; tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha natura decisoria e può essere impugnata per cassazione per violazione di legge (ragion per cui è consentito il ricorso per cassazione).

  • art. 111 Cost.

    Stabilisce il diritto all'impugnazione e giustifica la possibilità di ricorrere per cassazione avverso ordinanze di archiviazione che incidono definitivamente su situazioni di diritto soggettivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento nel caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica per attribuire le spese al ricorrente.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Utilizzata come criterio di riferimento per valutare l'irrogazione, in via equitativa, della somma da versare alla Cassa delle Ammende e per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 481 c.p., artt. 633 e 639-bis c.p., art. 44 DPR 380/01

    Norme sostanziali relative ai reati indicati nell'ordinanza impugnata; la decisione della Corte non è entrata nel merito della riconducibilità soggettiva di tali fattispecie al ricorrente per mancanza di adeguate allegazioni.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di archiviazione per tenuità è ammissibile solo per la deduzione di violazioni di legge: non può limitarsi a censure meramente assertive o a richieste di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga fatti, documenti e argomentazioni giuridiche specifiche che permettano di verificare l'esistenza di un vizio di diritto; mere affermazioni generiche o neutre sul fatto non sono sufficienti.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare la prova: le critiche motivazionali sulla ricostruzione fattuale vanno esperite nei gradi di merito e non in sede di legittimità.
  • Chi intende impugnare un'ordinanza di archiviazione per ottenere la prosecuzione del processo deve allegare elementi concreti (documenti, atti processuali, circostanze temporali e causali) che evidenzino la violazione di norme procedurali o sostanziali.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende; la Corte valuta anche l'eventuale assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione ai fini della misura equitativa.

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