Cassazione Civile, Ordinanza n. 34501/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso un pignoramento presso terzi nei confronti della propria debitrice e, ottenuta l'ordinanza di assegnazione del credito, aveva pagato l'imposta di registro, oltre a contributo unificato e marca da bollo. Chiese poi in un separato giudizio la condanna della debitrice al rimborso di tali esborsi. Il Giudice di pace respinse la domanda; il Tribunale, investito dell'appello, lo ritenne inammissibile perché la sentenza era del giudice di pace e non era stata dedotta specificamente la violazione di norme processuali, di norme costituzionali o dei principi regolatori della materia; aggiunse anche una valutazione di carenza di interesse e ulteriori considerazioni di merito. In cassazione il ricorrente dedusse: ammissibilità dell'appello ex artt. 113 e 339 c.p.c.; violazione degli artt. 95 c.p.c. e 37 e 13 d.P.R. n. 131 del 1986 circa il soggetto tenuto all'imposta e la ripetibilità delle spese; omesso esame e difetto di motivazione sulla carenza di interesse; erronea regolazione e liquidazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., perché il ricorrente non aveva riportato il contenuto della sentenza di primo grado né dell'atto di appello, impedendo di verificare la denunciata ammissibilità dell'appello. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al sesto perché rivolti contro argomentazioni di merito rese dal Tribunale solo ad abundantiam, dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello, quindi prive di efficacia decisoria e non impugnabili. Ha infine ritenuto inammissibili i motivi sulle spese, osservando che la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e che la condanna alle spese non può essere censurata se la parte è totalmente soccombente. La Corte ha inoltre ravvisato una condotta di colposo abuso del processo e ha condannato il ricorrente al pagamento di € 300 per responsabilità aggravata, oltre alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e i contenuti rilevanti; la mancata indicazione del contenuto dell'atto di appello e della decisione di primo grado rende inammissibile la censura.
L'appello avverso sentenze del giudice di pace è soggetto a limiti di appellabilità e, per le sentenze rese secondo equità, richiede la specifica deduzione della violazione di norme procedimentali, costituzionali o dei principi regolatori della materia.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'appellabilità della sentenza del giudice di pace, ma la Corte non ne accoglie la tesi perché il motivo era privo di specificità.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la ripetibilità delle spese dell'esecuzione; la Corte non esamina il merito perché i motivi sono dichiarati inammissibili.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
Invocato per attribuire l'obbligo dell'imposta di registro al debitore esecutato; la censura non è scrutinata nel merito per inammissibilità.
art. 13 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato per contestare l'uso del titolo esecutivo ai fini del rimborso; motivo dichiarato inammissibile.
La regolazione delle spese e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non è censurabile in cassazione nei termini dedotti.
La Corte ritiene integrata una condotta di colposo abuso del processo e condanna il ricorrente al pagamento di una somma equitativa per lite temeraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dovuto, ove ricorrano i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura presuppone la verifica del contenuto di atti o decisioni di merito, ma il ricorrente non ne trascrive o riporta in modo autosufficiente i passaggi decisivi.
- Quando la sentenza di appello si fonda su una declaratoria preliminare di inammissibilità o improcedibilità, le ulteriori considerazioni sul merito sono rese ad abundantiam e non possono costituire autonoma ratio decidendi impugnabile.
- L'impugnazione delle sentenze del giudice di pace che richiedono la deduzione della violazione dei principi regolatori della materia esige una specifica indicazione del principio violato e del modo in cui la decisione se ne discosta; richiami generici a norme o principi non sono sufficienti.
- La disciplina delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, e la mancata compensazione non è sindacabile in cassazione se la parte è totalmente soccombente e non viene violato il divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o costruito contro consolidati precedenti, soprattutto su controversie di modesto valore, può integrare abuso del processo e giustificare una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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