Cassazione Penale, Sentenza n. 985/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello deducendo sei motivi: a) violazione di legge e omessa motivazione ex art. 192 c.p.p. sull'attendibilità della parte civile; b) violazione di legge (art. 629 c.p.) e omessa motivazione sulla prova delle minacce estorsive ascritte a Leone; c) vizio di motivazione circa l'attendibilità dei testi a difesa; d) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di usura per mancata prova del tasso di interesse praticato; e) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dello stato di bisogno; f) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'esistenza del danno morale subito dalla parte civile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto personalmente dai ricorrenti nonostante l'autenticazione della firma da parte dell'avvocato; la Corte ha richiamato la modifica normativa che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte dei difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613 c.p.p. come modificato). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute nella fase d'appello dalla parte civile Fiore Tommaso Pasquale, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Decisione resa il 16/11/2021; consigliere estensore Marzia Minutillo.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'onere di motivazione sull'attendibilità della parte civile; la Corte non ha affrontato il merito per inammissibilità procedurale del ricorso.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla contestazione di minacce estorsive; la valutazione sulla prova non è stata esaminata per via dell'inammissibilità del ricorso.
Interpretato nella versione risultante dalla legge 23 giugno 2017, n. 103: il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; l'autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato non supplisce a tale requisito e determina l'inammissibilità.
Applicato per assoggettare i ricorrenti alle conseguenze dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese del procedimento e possibile sanzione a favore della cassa delle ammende.
Modifica normativa che ha inciso sull'art. 613 c.p.p., stabilendo che il ricorso per cassazione è atto riservato ai difensori iscritti nell'albo speciale; questa modifica è stata decisiva per l'accertamento dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile se la normativa richiede la sottoscrizione da parte del difensore iscritto all'albo speciale; l'autenticazione della firma da parte di un avvocato non sanerà la carenza.
- Prima di depositare il ricorso in Cassazione verificare che il difensore che sottoscrive sia iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e che apponga personalmente la sottoscrizione richiesta dalla legge.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali processuali la Corte non entra nel merito delle doglianze sostanziali (prove, motivazione, qualificazione del reato).
- L'inammissibilità per vizi di sottoscrizione può comportare non solo rigetto ma anche condanne alle spese, sanzioni (cassa delle ammende) e rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte resistente o civile.
- In casi simili conviene depositare tempestivamente una delega o procura al difensore abilitato alla Cassazione e assicurarsi che la sottoscrizione e gli adempimenti formali siano effettuati dal legale abilitato, evitando affidarsi alla sola autenticazione della firma.
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