Cassazione Penale, Ordinanza n. 31219/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, deducendo con il primo e il secondo motivo l'insussistenza del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, sostenendo che la contraffazione fosse talmente grossolana da non poter trarre in inganno un acquirente e che, conseguentemente, non potesse configurarsi nemmeno il delitto di ricettazione. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze riproducevano censure già formulate in appello e già disattese dal giudice territoriale, il quale aveva valorizzato la finalizzazione della norma alla tutela della fede pubblica, la natura di reato di pericolo della fattispecie, l'illiceità della provenienza della merce per l'accertata contraffazione, nonché la consapevolezza dell'imputato e l'assenza di documentazione sulla provenienza dei beni, peraltro privi di certificati di garanzia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite in sede di legittimità le censure che si limitavano a riproporre questioni già dedotte in appello e già motivatamente respinte dalla Corte territoriale. Ha inoltre richiamato il principio per cui, ai fini della ricettazione, il dolo può desumersi da qualunque elemento, anche indiretto, compresa l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie è richiamata come delitto contro la fede pubblica; la Corte ribadisce che si tratta di reato di pericolo e che non è necessario che l'inganno si sia effettivamente realizzato.
È richiamato in relazione al delitto di ricettazione; l'elemento soggettivo può essere provato anche in via indiretta, ad esempio attraverso l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della res.
È applicato nel dispositivo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e già specificamente disattesi con motivazione logica e coerente dal giudice di merito.
- Il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela la fede pubblica ed è configurabile come reato di pericolo: non occorre dimostrare l'effettivo verificarsi dell'inganno nei confronti del destinatario della condotta.
- La grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente la configurabilità del reato quando la fattispecie è posta a tutela della fede pubblica e la condotta risulti comunque idonea a integrare gli estremi legali del fatto tipico.
- Ai fini della ricettazione, il dolo può essere desunto da elementi anche indiziari o indiretti, tra i quali l'omessa o non credibile indicazione della provenienza del bene, soprattutto se la merce risulti priva di documentazione di garanzia e di provenienza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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