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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27881/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dall'avv. Fabio Bruni, articolava due motivi: (1) violazione di legge (art. 606 lett. b) cod.proc.pen.) per aver riformulato il fatto in appello qualificandolo come danneggiamento aggravato a sorpresa e senza avviso alla difesa, con violazione dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e dell'art. 6 CEDU; (2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod.proc.pen.) contestando la sussistenza del reato di danneggiamento in relazione all'imprecisione delle dichiarazioni della persona offesa e alla mancata motivazione sull'elemento psicologico, deducendo che la versione dell'imputato (di essere stato aggredito) fosse più attendibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la riqualificazione in appello non viola l'art. 521 cod.proc.pen. se la nuova qualificazione era prevedibile per l'imputato e non ha concretamente leso i diritti della difesa; nel caso specifico il danneggiamento del personal computer era già descritto nell'imputazione originaria (art. 393 cod.pen.), dunque la riqualificazione era prevedibile. Sul secondo motivo ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità ex art. 606.1 lett. e) (controllo solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione), escludendo che vi fosse una motivazione macroscopicamente illogica: la doglianza chiedeva in sostanza una diversa valutazione delle prove che è rimessa al giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod.proc.pen.).

Norme richiamate

  • art. 393 cod.pen.

    presente nel testo come imputazione originaria

    la condotta consistente nel danneggiamento del personal computer era già descritta nell'imputazione originaria; da ciò la Corte ricava che la riqualificazione in sede di appello era prevedibile per l'imputato

  • art. 521 cod.proc.pen.

    richiamato implicitamente nel ragionamento sulla riqualificazione in appello

    la riqualificazione del fatto in sede di appello non costituisce automaticamente violazione dell'art. 521 se la nuova qualificazione era nota o prevedibile e non ha determinato un concreto pregiudizio per la difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel contesto dei principi del giusto processo

    invocato dal ricorrente per sostenere lesione del diritto di difesa; la Corte tuttavia ritiene che non vi sia stata lesione effettiva nel caso concreto

  • art. 6 Convenzione EDU

    richiamato nel ricorso come parametro di giusto processo

    la Corte valuta che l'interpretazione giurisprudenziale della Sezioni Unite sia coerente con i parametri della Corte EDU e che non si sia verificata una violazione nel caso specifico

  • art. 606 lett. b) cod.proc.pen.

    indicata come titolo del primo motivo di ricorso

    invocata per vizio di diritto relativo alla riqualificazione a sorpresa; la Corte ritiene il motivo infondato poiché la riqualificazione era prevedibile

  • art. 606 lett. e) cod.proc.pen.

    indicata come titolo del secondo motivo di ricorso

    la Corte ricorda che il sindacato di legittimità è limitato alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione" e non ad altre diverse valutazioni di merito; il motivo è stato ritenuto una mera diversa prospettazione dei fatti inammissibile in cassazione

  • art. 616 cod.proc.pen.

    richiamato nella decisione per la condanna alle spese

    prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicato alla fattispecie

  • Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Rv. 264438 - 01)

    giurisprudenza citata testualmente nel provvedimento

    secondo le Sezioni Unite, la riqualificazione del fatto in appello è lecita se la nuova definizione era nota o prevedibile e non ha concretamente pregiudicato i diritti della difesa; principio applicato nel caso in esame

Massime di principio

  • La riqualificazione del reato in sede di appello non è automaticamente illegittima: è consentita se la nuova qualificazione era prevedibile dall'imputato o comunque non determina un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione è limitato: può intervenire solo per "mancanza o manifesta illogicità" della motivazione; dubbi o alternative valutazioni dei fatti spettano al giudice di merito e non sono sindacabili se non in presenza di vizi macroscopici.
  • Per contrastare efficacemente una riqualificazione in appello è necessario dimostrare la sorpresa concreta e il pregiudizio alla difesa (ad es. elementi nuovi decisivi non presenti nell'imputazione originaria), non la mera divergenza interpretativa.
  • Per impugnare con successo in Cassazione questioni probatorie o di credibilità è necessario mostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o assente, non semplicemente avanzare una diversa lettura dei fatti.
  • In caso di rigetto del ricorso è normale l'assorbimento delle spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.; valutare in anticipo la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre ricorso in cassazione.

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